Risarcimento danni per errore medico

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L’argomento del risarcimento danni per errore medico ha subito sostanziali cambiamenti nelle aule dei Tribunali durante gli anni.

Tuttavia, non si può ancora affermare che la giurisprudenza, in tema di responsabilità del medico, abbia raggiunto una maturità tale da poter considerare l’argomento interpretativo definito.

In effetti soprattutto nell’ultimo periodo i vari Tribunali italiani, relativamente all’argomento preso in esame, hanno fornito interpretazioni non univoche. In particolare, la questione maggiormente dibattuta rimane la qualificazione del tipo di responsabilità professionale.

Le norme principali che regolano la materia del risarcimento danni per errore medico

Tecnicamente le norme di riferimento sono sostanzialmente due:

  • l’articolo 2043 cc, il cosiddetto “risarcimento danni per fatto illecito” che obbliga colui che ha cagionato un danno a risarcirlo.
  • l’articolo 1218 cc, ovvero la “responsabilità del debitore” che impone al debitore che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta il risarcimento del danno.

Rispetto a quest’ultime, l’applicazione dell’una o dell’altra norma può portare a delle enormi differenze.

Completa poi il quadro normativo la cosiddetta Legge Balduzzi dell’8 novembre 2012 n.189, la quale, all’articolo 3, primo comma, stabilisce che il medico che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del Codice civile.”

Tale norma escluderebbe di conseguenza indirettamente l’applicazione dell’art. 1218 cc, stabilendo che la responsabilità del professionista sia limitata alla colpa grave ad esclusione della colpa lieve. Bisogna tuttavia chiarire che la legge in questione nelle interpretazioni maggioritarie sino ad ora fornite viene considerata limitata agli aspetti penali della responsabilità del professionista.

Dopo aver delineato a grandi linee le normative principali che riguardano l’argomento del risarcimento danni per errore medico, cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa significhi per il danneggiato applicare l’una o l’altra regola.

La legge Balduzzi e L’articolo 2043 CC.

Quando consideriamo l’argomento del risarcimento danni per errore medico in base alla legge Balduzzi e all’articolo 2043 cc. (fatto illecito) avremo le seguenti conseguenze:

  • l’onere probatorio sarà a carico del danneggiato, in altre parole sarà il danneggiato a dover dimostrare l’errore del medico e non il medico a dover dimostrare di aver svolto la sua attività correttamente;
  • una volta dimostrato l’errore del medico, con l’applicazione della legge Balduzzi, bisognerà valutarne l’entità, in quanto esso ne risponderà solo in caso di colpa grave e non in caso di colpa lieve. Quindi se il medico avrà cagionato un danno non commettendo però una grave negligenza, imprudenza o imperizia, non vi sarà alcun risarcimento del danno.
  • Un’altra conseguenza riguarda i termini di prescrizione, ovvero il tempo entro cui il danneggiato dovrà agire che, nel caso dell’articolo 2043 cc. è di 5 anni. In altre parole il danneggiato che vorrà agire sostenendo l’errore medico potrà farlo solo entro 5 anni dall’evento.

L’articolo 1218 cc., la responsabilità contrattuale

Se invece per richiedere il risarcimento danni per errore medico, consideriamo l’applicazione dell’articolo 1218 cc.(la responsabilità contrattuale), che è più favorevole al danneggiato, le conseguenze saranno le seguenti:

  • L’onere probatorio sarà a carico del medico o della struttura sanitaria, ovvero saranno il medico o la struttura sanitaria a dover dimostrare di non aver sbagliato l’intervento.
  • Una volta dimostrato l’errore, a meno di peculiarità del caso singolo, si potrà ottenere il risarcimento danni per errore medico, in questo caso non viene infatti riconosciuta alcuna differenza tra colpa lieve e colpa grave, ai fini del risarcimento da responsabilità medica.
  • Il termine di prescrizione nel caso dell’articolo 1218 c.c. sarà di 10 anni dall’evento e non di 5 anni. Questo significa che il danneggiato avrà un periodo di tempo maggiore per ricorrere al giudice.

Dal momento che abbiamo parlato alternativamente di responsabilità del medico e responsabilità della struttura sanitaria, va specificato che quando parliamo di risarcimento danni per errore medico, in generale si può agire congiuntamente sia nei confronti del medico cha ha compiuto l’intervento e sia nei confronti della struttura sanitaria. È aperto un dibattito su quale tra le norme sopra indicate possa essere applicata al medico e quale invece possa essere applicata alla struttura sanitaria.

Su queste interpretazioni non c’è ancora un’univocità da parte dei Tribunali.

La Sentenza del Tribunale di Milano Sezione I Civile del 17.07.2014

Da ultimo vogliamo solo riportare una recente sentenza del Tribunale di Milano che ha messo in evidenza come, proprio in virtù dell’applicazione della legge Balduzzi, al medico debba essere certamente applicata la responsabilità ex articolo 2043 cc.: quest’ultimo risponderebbe quindi solo per colpa grave, mentre per quanto attiene all’onere della prova, questo rimarrebbe a carico del danneggiato. Il Tribunale nella stessa pronuncia ha però anche affermato che, se oltre al medico è convenuta anche la struttura sanitaria, il paziente potrà comunque avvalersi della responsabilità ex art.1218c.c, con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni per errore medico.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Milano Sez. I civile del 17.07.2014 ha confermato quindi come il danneggiato possa agire congiuntamente nei confronti del medico e della struttura ospedaliera, garantendogli la possibilità di ottenere un risarcimento anche dalla seconda. Tale risarcimento prescinderà dalla colpa lieve o grave e sarà  soggetta ad una prescrizione decennale, così come previsto dal precitato art. 1218 c.c.

Avv. Cristiano Cominotto

Dott.ssa Manuela Casati

AL Assistenza Legale

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