Il risarcimento danni nel trasporto aereo

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Il risarcimento danni nel trasporto aereoIl risarcimento danni nel trasporto aereo è un tema di grande attualità. L’argomento è stato oggetto di una prima codificazione nel 1929 quando già si rese necessaria una regolamentazione specifica del settore allo scopo di evitare conflitti di legge a livello nazionale ed internazionale.

Attualmente la materia è disciplinata da una pluralità di norme codificate dal regolamento CE n. 889/2002 del Parlamento Europeo, dalla L. n. 12/2004 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzione, fatta a Montreal il 28 maggio 1999”, dal regolamento CE  n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri , dagli articoli 941 e ss. del Codice della navigazione, dal D. Lgs 206/2005 Codice del Consumo. In Italia l’autorità preposta alla verifica e alla corretta applicazione delle predette norme è l’ENAC, Ente  Nazionale per l’Aviazione Civile.

 

 

Il risarcimento danni nel trasporto aereo: azione di responsabilità

Il risarcimento danni nel trasporto aereoQuel che più rileva, nella scongiurata ipotesi che a seguito di un disastro aereo si registri la presenza di lesioni o decessi, è la tutela giuridica in favore dei danneggiati o in favore dei familiari dei passeggeri in riferimento al risarcimento danni nel trasporto aereo.

In caso di morte o di lesioni personali di un passeggero, la compagnia aerea è civilmente responsabile, tra l’altro, secondo la Convenzione di Montreal, in maniera illimitata. La sola ipotesi esimente di tale responsabilità illimitata per il risarcimento danni nel trasporto aereo si rinviene se essa è in grado di dimostrare che il danno non si è verificato per colpa propria  o di terzi.

Un’azione di responsabilità contro l’impresa di trasporto deve essere necessariamente intrapresa entro due anni dalla data in cui il volo aereo è o avrebbe dovuto arrivare a destinazione. Peraltro nella ipotesi di morte o lesioni personali, i danneggiati hanno diritto ad un versamento anticipato a copertura delle esigenze economiche di pronta definizione.

L’anticipo in parola deve essere versato entro quindici giorni dal momento in cui viene stabilito con esattezza l’ammontare del danno patito, ovvero viene avanzata domanda di risarcimento. Così come entro tale lasso temporale la Compagnia aerea deve procedere a liquidare i primi anticipi per il risarcimento danni nel trasporto aereo in favore dei parenti delle vittime della sciagura aerea.

Tutela dei trasportati

Il risarcimento danni nel trasporto aereoA massima tutela dei trasportati la normativa vigente prevede la possibilità di avviare il contenzioso civile a titolo risarcitorio, sia nei confronti della compagnia di assicurazione che nei confronti del vettore.

Esiste una soglia minima quantificabile in euro 109 mila quale cifra più comune riconosciuta in caso di incidenti aerei con vittime. Nell’ipotesi di richieste di risarcimento danni nel trasporto aereo per importi superiori, la compagnia aerea può offrire una prova liberatoria della propria responsabilità se dimostra eventualmente che il sinistro non possa essere attribuito né a negligenza, ad atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati, oppure che il danno sia dovuto ad atti illeciti di terzi, come nelle ipotesi di attentati terroristici.

Con riferimento alla competenza giurisdizionale, le Convenzioni evitano di indicare un foro generale da adire tutte le volte in cui si voglia intraprendere un’azione giudiziaria per il risarcimento danni nel trasporto aereo, ma indicano una serie di fori speciali tassativi ed inderogabili per accordo delle parti, alternativi tra loro, allo scopo di limitare il fenomeno del forum shopping che consiste nella possibilità di affidare la controversia alla cognizione di un giudice o di un arbitro di uno Stato, piuttosto che al giudice o ad un arbitro di un altro Stato.

Alla luce della citata Convenzione di Montreal l’azione di responsabilità può essere avviata presso i tribunali dei seguenti luoghi: il foro presso cui l’impresa di trasporto ha la propria sede, il foro il passeggero ha la sua residenza principale, il foro del luogo di destinazione del viaggio, il foro del luogo dove l’impresa ha il proprio principale campo di attività.

Avv. Cristiano Cominotto – Avv. Raffaele Moretti

Il risarcimento danni nel trasporto aereo

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