Risarcimento danni da RCA: : le nuove modalità del DDL Concorrenza

Tu sei qui:

Incidenti stradali e risarcimento danni da RCA, scopri come cambiano le norme con il nuovo DDL Concorrenza e come far valere al meglio i tuoi diritti.Incidenti stradali e risarcimento danni da RCA.

A seguito di un travagliato iter legislativo che ha impegnato le Camere per un periodo di quasi tre anni, il 2 agosto 2017 è stato definitivamente approvato dal Senato il DDL Concorrenza.

Il provvedimento che ha passato lo scrutinio delle aule parlamentari ha una portata piuttosto ampia, avendo ad oggetto riforme riguardanti il mercato di albergatori, farmacie, banche, Poste e trasporti. Tra le materie trattate sono di particolare interesse le modifiche introdotte alla disciplina assicurativa. In particolar modo il disegno di legge, poi approvato, è intervenuto in tema di RC Auto e la disciplina utile a ottenere il risarcimento a seguito di incidente stradale, sia in sede stragiudiziale e di trattative con l’impresa assicurativa, che in sede di contenzioso di fronte al giudice, con rilevanti novità sul campo probatorio, apportando modifiche al Codice della Assicurazioni Private (CdA – D.Lgs 7 settembre 2005, n.209).

Vediamo adesso alcune delle modifiche principali alla disciplina relativa agli incidenti stradali e al risarcimento.

Risarcimento danni da RCA sconti sui premi e “Scatola Nera”

Il DDL Concorrenza, modificando l’art. 132-ter del CdA, prevede una serie di particolari “condizioni”, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto di assicurazione o dei suoi rinnovi, alla presenza delle quali le imprese assicurative devono applicare quello che viene definito uno “sconto significativo” rispetto al normale prezzo della polizza. Nonostante il tenore della norma non preveda un esatto ammontare di questo sconto, limitandosi a precisare che esso debba essere significativo, prevede un elenco dettagliato di casi in cui è possibile rientrare nelle riduzioni del premio.

All’interno di questo elenco, la novità maggiormente interessante per gli automobilisti è quella della possibilità di installareIncidenti stradali e risarcimento danni da RCA, scopri come cambiano le norme con il nuovo DDL Concorrenza e come far valere al meglio i tuoi diritti. all’interno del loro veicolo, anche su proposta della stessa impresa assicurativa, dei “meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo” denominati “scatole nere”. E’ importante che tali apparecchi siano in grado di rilevare e di registrare il comportamento del conducente alla guida della vettura, specie in caso di incidente stradale. Nel caso in cui la scatola nera installata nell’automobile sia in grado di poter effettuare tali rilievi e immagazzinarli nella propria memoria, si avrà diritto a uno sconto sul premio assicurativo.

Il vantaggio di installare una scatola nera all’interno del proprio veicolo non deriva solo sul piano della riduzione dei costi di stipula di contratti assicurativi, ma anche in sede di accertamento della responsabilità in caso di sinistro stradale. L’art. 8 del DDL Concorrenza, difatti, apportando modifiche all’art. 145-bis del CdA, prevede che le risultanze ricavabili da tali sistemi elettronici abbiano pieno valore probatorio nei procedimenti civili. In caso di incidente stradale, quindi, le letture della scatole nere, che presentano caratteri di idoneità tecniche e funzionali rispetto alle previsioni del DDL Concorrenza, possono essere portate all’attenzione del giudice chiamato ad esprimersi in merito all’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro. Unico espediente della parte contro la quale tali letture sono state prodotte è la dimostrazione che le scatole nere siano state manomesse o non fossero funzionamenti al momento dell’incidente, cosa di estrema difficoltà, a comprova della fiducia che il legislatore ha riposto in tali dispositivi.

Risarcimento danni da RCA, i testimoni degli incidenti stradali alla luce del DDL Concorrenza

Incidenti stradali e risarcimento danni da RCA, scopri come cambiano le norme con il nuovo DDL Concorrenza e come far valere al meglio i tuoi diritti.Sempre in tema prove, e nei soli casi in cui i danni derivanti dal sinistro siano alle sole cose, si anticipano i tempi entro i quali devono essere indicati i testimoni del sinistro all’impresa assicurativa. Essi infatti devono essere segnalati all’assicurazione al momento della denuncia del sinistro o dal primo atto formale del danneggiato stesso nei confronti dell’impresa assicurativa responsabile. Nel caso in cui tale indicazione sia mancante, è l’assicurazione stessa ad invitare il danneggiato a provvedere alla segnalazione, con dovere di indicare le eventuali conseguenze processuali della mancata precisazione. A questo punto, il danneggiato ha 60 giorni per rispondere indicando le persone che hanno assistito al fatto e l’assicurazione ha ulteriori 60 giorni per l’individuazione e comunicazione di testimoni ulteriori a quelli segnalati dal danneggiato (modifiche art. 135 CdA). Fatte salve le risultanze contenute nel verbale degli organi di polizia intervenute sul luogo del sinistro, il giudice potrà ammettere in sede di giudizio i soli testimoni regolarmente individuati secondo le nuove modalità previste, a meno che non si riesca a provare l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Altro aspetto importante relativo alle testimonianze è il loro valore probatorio in sede di giudizio. L’ordinamento italiano è fondato sul principio di libero convincimento del giudice in sede di valutazione delle prove, salvo i casi di prova legale. L’introduzione delle scatole nere e del loro pieno valore probatorio inciderà sicuramente sull’affidabilità e necessità stessa della prova testimoniale in sede di giudizio, prevedibilmente relegandola a prova di valore minore e sussidiario rispetto a quella garantita dai più affidabili mezzi di rilevazione elettronici installati sulle vetture.

Risarcimento danni da RCA, trasparenza delle procedure e risarcimento al carrozziere

Al fine di facilitare la procedura di risarcimento per il danneggiato e consentirgli una soddisfazione veloce dei danni al veicolo subiti in seguito ad incidente, viene prevista la possibilità di cedere il proprio credito assicurativo al carrozziere che effettua le riparazioni (modifiche art. 149 bis CdA). In tal caso, previa la presentazione della fattura da parte dell’impresa di riparazione abilitata all’assicurazione, sarà quest’ultima a risarcire i danni direttamente al carrozziere a titolo di rimborso spese per leIncidenti stradali e risarcimento danni da RCA, scopri come cambiano le norme con il nuovo DDL Concorrenza e come far valere al meglio i tuoi diritti. riparazioni eseguite.

Cambiano dunque in parte le modalità relative al risarcimento del cosiddetto “danno materiale”. Per poter accedere a tale procedura, non basterà più il semplice preventivo, oggi ampiamente utilizzato ai fini di quantificazione del danno al veicolo in sede di RCA, ma sarà necessaria l’emissione di regolare fattura.

La speciale procedura ribalta tuttavia le modalità per le riparazioni. In precedenza, a seguito di presentazione di preventivo, si attendeva di ottenere l’indennizzo assicurativo prima di procedere con le riparazioni. Oggi invece è possibile effettuare immediatamente le riparazioni e ottenere successivamente, a seguito di presentazione di fattura, il rimborso.

Risarcimento danni da RCA, le nuove tabelle per le lesioni di grave entità

Ultima novità, che ha più il tenore di un auspicio del legislatore che quello di una effettiva modifica, è la predisposizione di una tabella unica su tutto il territorio nazionale relativa alle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra i 10 e i 100 punti percentuali (modifiche art. 138 CdA). Come è noto, e d’altronde è un argomento di cui abbiamo trattato in precedenza, attualmente l’ordinamento italiano prevede delle tabelle uniformi su tutto il territorio nazionale per le sole lesioni di lieve entità, comprese tra 1 e 9 punti percentuali (art. 139 Dlgs 209-2005). Per quanto riguarda le lesioni di grave entità o macro-permanenti dovute da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, invece, il criterio di assegnazione del risarcimento è stato fissato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.12408/2011), che ha individuato come riferimento le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Il DDL Concorrenza, innovando l’art. 138 CdA, prevede l’adozione entro 120 giorni della sua entrata in vigore di una tabella unica per le lesioni macro-permanenti su tutto il territorio nazionale. In particolare è previsto che il giudice,  qualora le menomazioni incidano in maniera significativa su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, causando dunque una sofferenza psicofisica particolarmente grave, possa aumentare l’entità del risarcimento entro un margine di 30% per le lesioni macro-permanenti e 20% per le lesioni micro-permanenti, a seguito di suo equo apprezzamento delle condizioni soggettive del soggetto che ha subito il danno alla salute e di adeguata motivazione della sua decisione.

Avv. Cristiano Cominotto – Dott. Antonio Sutera

www.alassistenzalegale.it

 

Risarcimento danni da RCA

image_pdfScarica articolo in formato PDF