Riforma dei giudici di pace

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Riforma dei giudici di paceRiforma dei giudici di pace: aumento delle competenze e nuova disciplina

Il decreto legislativo n. 116/2017, recante disposizioni in materia di riforma della magistratura onoraria, è stato approvato in via definitiva. In vigore la tanto discussa riforma dei giudici di pace, oggetto di numerose critiche e proteste di categoria.

Secondo quanto sancito da palazzo Chigi, la riforma introduce un vero e proprio statuto unico della magistratura onoraria applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Ampliate le competenze sia per materia che per valore in sede civile. In particolare, i giudici di pace saranno competenti a decidere per le cause aventi a oggetto:

  • beni mobili di valore complessivo non superiore a 30.000 euro
  • pagamento di somme a qualsiasi titolo non superiori a 50.000 euro
  • risarcimento danni da sinistri stradali e circolazione dei natanti non superiori ai 50.000 euro
  • pignoramenti mobiliari per crediti non eccedenti i 50.000 euro
  • condominio
  • usucapione di beni immobili entro i 30.000 euro
  • accessione entro i 30.000 euro
  • superficie entro i 30.000 euro
  • specificazione, unione, commistione
  • enfiteusi ed esercizio delle servitù prediali

L’ampliamento di competenze è ravvisabile nell’intenzione del governo di delegare controversie ritenute di minore complessità al giudice di pace, al quale vengono attribuiti procedimenti attualmente di competenza del tribunale ordinario.

Riforma dei giudici di pace 2Riforma dei giudici di pace: la nuova disciplina transitoria

Altro punto di rilievo della riforma è la nuova disciplina transitoria relativa ai giudici onorari di pace e la relativa fase di formazione.

In particolare all’art. 9 del presente decreto viene stabilito che “i giudici onorari di pace esercitano, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali”.

Ai fini dell’esercizio delle loro competenze, i giudici onorari di pace sono assegnati alla struttura organizzativa denominata Ufficio per il Processo.

Riforma dei giudici di pace: l’Ufficio per il processo

L’ufficio per il processo, inizialmente introdotto con il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, è un progetto di miglioramento del servizio di giustizia che ha come obiettivo quello di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari, fornendo uno “staff al magistrato”.

Per il Ministero della Giustizia, l’Ufficio per il Processo è uno “strumento utile a migliorare il servizio giustizia”. Le attività che possono svolgersi nell’Ufficio per il processo sono di vario contenuto, anche in relazione al soggetto che le svolge. Le persone assegnate all’ufficio, quali personale di cancelleria, tirocinanti e magistrati onorari, svolgono attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell’udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici ecc.

Ai sensi dell’art. 10 della riforma, “il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio”.

Riforma dei giudici di pace: le ecccezioni

Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, con l’eccezione di:

  • provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, incluse le controversie di competenza del giudice tutelare
  • provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
  • provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi
  • provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore
  • provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di valore non eccedente i 100.000 euro
  • provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi i 50.000 euro

Riforma dei giudici di paceRiforma dei giudici di pace: efficace dal 2021

Proprio per facilitare la transizione della nuova disciplina dei giudici di pace onorari e affinché questi possano portare a termine la loro fase formativa, l’aumento delle competenze sarà efficace dal 31 ottobre 2021.

In rivolta la categoria dei giudici di pace che a fronte di compensi già esigui per l’attività svolta, rileva un sostanziale e spropositato ampliamento del carico di lavoro per via della riforma.

Secondo i dati del 2015 dell’Associazione Gdp, i giudici di pace smaltiscono il 50% dei contenziosi in materia civile e il 25% in materia penale. Sono stati preannunciati scioperi a oltranza, che si vanno ad aggiungere alle numerose proteste messe in atto ante-riforma, oltre a un appello rivolto al Capo dello Stato affinché intervenga in qualità di garante della Costituzione e dell’indipendenza della magistratura.

Avv. Cristiano Cominotto – Dott. Antonio Sutera

AL Assistenza Legale

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