INDICE – Prescrizione malasanità: tempi, scadenze e diritti dei pazienti
Risarcimento danni per malasanità l’obbligo di mediazione o conciliazione
Responsabilità in caso di malasanità: le leggi
La prescrizione nei casi di malasanità: quanto tempo ho per chiedere un risarcimento?
Prescrizione in caso di responsabilità penale
I dati
La prescrizione per quanto riguarda episodi di malasanità è un tema di grande importanza nel sistema sanitario. Capire i tempi, le scadenze e i diritti dei pazienti è fondamentale per garantire loro una giusta tutela.
Secondo quanto riportano i dati più aggiornati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi registrati di malasanità all’interno dell’Unione Europea vanno in media dall’8% al 12% del totale dei ricoveri, ma la percentuale oscilla notevolmente tra i vari Paesi membri.
In Italia non ci sono dati certi e ufficiali sui casi di malasanità. I dati più recenti, resi noti dalle associazioni per le vittime di malasanità, parlano di circa 300 mila casi all’anno. Sembrerebbe che gli ambiti sanitari dove verrebbero commessi più errori siano:
- Gli interventi chirurgici (circa il 39%)
- Le errate diagnosi (circa il 21%)
- Le errate terapie (circa l’11%)
- La gestione dei parti (circa l’11%)
Di particolare rilevanza sembrano anche essere i numeri delle infezioni contratte in ambienti ospedalieri, le quali, sempre secondo i dati delle associazioni, sarebbero pari a circa il 6% del totale dei ricoveri. Una percentuale che se corrispondesse al vero sarebbe decisamente rilevante.
Per le vittime di malasanità risulta essere quindi essenziale conoscere le diverse forme di prescrizione, nonché i diversi ambiti in cui si applicano. Solo così i pazienti potranno difendere i propri diritti e ottenere giustizia.
Risarcimento danni per malasanità l’obbligo di mediazione o conciliazione
In Italia, i pazienti o i rispettivi familiari che subiscono danni a seguito di malasanità possono richiedere il risarcimento per quanto subito. Tuttavia, i meccanismi di risarcimento sono complessi e possono variare a seconda della tipologia di danno e delle circostanze in cui si è verificato.
E’ utile partire specificando che le controversie in materia di malasanità rientrano in quelle per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione, così come previsto dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 28 del 2010, integrato dal d.l. 69/2013. In questi decreti si esplicita per l’appunto l’obbligo di un tentativo di mediazione per i casi di risarcimento danni che facciano riferimento alla responsabilità di chiunque operi all’interno di strutture sanitarie.
Inoltre, nel 2017, con la cosiddetta Legge Gelli-Bianco (n 24/2017) è stato introdotto un ulteriore strumento conciliativo e anche alternativo alla suddetta mediazione. Si chiama “accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite”, il quale è disciplinato dall’art. 696bis del Codice di Procedura Civile dove vengono esplicitate le norme per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Lo strumento introdotto dalla Gelli-Bianco consiste in un accertamento tecnico preventivo, dove grazie al consulente tecnico, si ha l’obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione alla luce dell’attività di accertamento e di quanto emerso dalla stessa.
L’alternativa tra questi due strumenti è una scelta libera che ricade su chi è interessato a richiedere un risarcimento danni per malasanità. Se questi strumenti non dovessero portare a una soluzione del caso, la vittima di malasanità ha comunque il diritto di procedere in via giudiziaria per ottenere giustizia.
Responsabilità in caso di malasanità: le leggi
La responsabilità per i danni causati da malasanità può ricadere sul personale medico, sull’azienda sanitaria o sull’ente pubblico che gestisce l’ospedale o la struttura sanitaria in cui si è verificato il danno. Secondo la legge italiana, la responsabilità del personale medico può essere di tipo
- penale
- civile
- disciplinare
a seconda della gravità del danno e delle circostanze in cui si è verificato.
La possibilità di richiedere il risarcimento dei danni causati da malasanità in Italia è regolamentata principalmente dal Codice Civile italiano, che prevede la responsabilità civile dei sanitari e/o delle strutture ospedaliere per i danni causati ai pazienti durante le prestazioni sanitarie.
In generale, l’articolo 2043 del Codice Civile stabilisce che:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Questo articolo viene spesso invocato nei casi di malasanità, e nei casi di responsabilità civile in generale, per richiedere il risarcimento dei danni subiti dai pazienti o dai loro familiari.
Come già anticipato, la legge che invece principalmente disciplina la responsabilità in ambito sanitario è la Legge n 24/2017 detta Gelli-Bianco. La quale esamina le “Nuove norme in materia di responsabilità medica”, riguardanti la responsabilità medica civile, sia contrattuale che extracontrattuale. Per approfondire vi rimandiamo a questa guida.
La prescrizione per malasanità – Rresponsabilità penale
La stessa Gelli-Bianco interviene anche sulla responsabilità penale dei sanitari specificando come un sanitario, che per imperizia causi un danno a un paziente, non sarà perseguibile penalmente se sono state rispettate le linee guida e le buone pratiche assistenziali. La responsabilità penale dei sanitari è presente solo nei casi di colpa grave.
Nello specifico l’articolo 6 della Legge Gelli prevede che nella “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario … È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Per quanto concerne le responsabilità disciplinari dei professionisti sanitari, la legge di riferimento è il DPR 221/1950, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
L’art. 38 del DPR 221/1950 afferma che possono essere promossi procedimenti disciplinari a carico dei sanitari che si sono dimostrati responsabili di “abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale”. Per capire quali siano questi abusi si dovrà far riferimento al codice deontologico proprio dell’Ordine Professionale di riferimento, in caso di presunta malasanità saranno quindi gli Ordini dei Medici.
La prescrizione nei casi di malasanità: quanto tempo ho per chiedere un risarcimento?
I termini di prescrizione per l’avvio delle procedure per richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un episodio di malasanità sono, in estrema sintesi, di 5 o 10 anni, a seconda di chi sia considerato il responsabile.
Le distinzioni su chi sia il responsabile e quali siano le relative tempistiche di prescrizione sono dettate dalla già citata legge n. 24 dell’8 marzo 2017, detta Gelli – Bianco. La quale, al suo articolo 7, distingue la responsabilità in capo al personale sanitario, da quelle in capo alle strutture ospedaliere.
Nel caso del personale sanitario, le responsabilità di medici, infermieri, ecc,… la suddetta legge prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale, così come normato dall’art. 2043 del Codice Civile dove è previsto un tempo di prescrizione pari a 5 anni.
Nel caso delle strutture ospedaliere, le responsabilità di ospedali, cliniche, strutture sanitarie, ecc, … la legge prevede che queste ultime rispondano di eventuali condotte dolose dei sanitari che operano al loro interno. In questo caso la legge individua una responsabilità contrattuale, la quale è normata dagli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile. Per questo tipo di responsabilità il tempo di prescrizione è pari a 10 anni.
E’ importante specificare che le tempistiche appena indicate, pari a 10 o 5 anni, al fine di poter far valere i propri diritti e chiedere un risarcimento dei danni subiti, hanno come decorrenza il momento nel quale il paziente interessato ha raggiunto la consapevolezza di essere stato vittima di un presunto caso di malasanità. La decorrenza per il calcolo delle tempistiche della prescrizione parte da questo momento perché esclusivamente con la raggiunta consapevolezza il paziente sarà effettivamente in grado di far valere i propri diritti.
Prescrizione in caso di responsabilità penale
In caso si sia vittima di un caso di malasanità che costituisce reato, come quando il paziente mal curato riporta lesioni personali più o meno gravi o nel malaugurato caso di un decesso, i termini di prescrizione sono diversi rispetto a quelli previsti per la responsabilità civile.
L’articolo 2947, comma 3 del Codice Civile stabilisce che se il fatto che ha causato la malasanità è considerato dalla legge come reato e per questo reato è prevista una prescrizione più lunga, questa stessa prescrizione più lunga verrà applicata anche all’azione civile. In pratica, questo significa che la prescrizione per l’azione civile viene spostata in avanti, rispettando quanto previsto dalla legge.
La Corte di Cassazione ha di recente ribadito quanto sopra descritto con una sentenza (Cass. ord. n. 21404 del 26 luglio 2021) che riguarda il risarcimento del danno parentale per la perdita di un congiunto a causa di colpa medica. In questo caso, gli Ermellini hanno infatti applicato all’azione civile il termine di prescrizione decennale stabilito per l’omicidio colposo.
Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che il termine più lungo di prescrizione stabilito dalla legge penale per il reato si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria. Ciò significa che il termine di prescrizione si estende dall’autore del fatto-reato, che altrimenti avrebbe diritto alla prescrizione breve di cinque anni, a coloro che sono tenuti contrattualmente a risarcire, come l’ente ospedaliero per il fatto illecito di un suo medico dipendente.
Contattaci
- Orari
Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00
Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00