Pirateria online e ruolo degli ISP Internet Service Provider

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La pirateria online il ruolo degli ISPStreaming

In presenza di trasmissione via Internet di eventi sportivi destinati alla sola diffusione televisiva in diretta, gli ISP possono e devono, secondo la High Court of Justice, impedire con ogni mezzo tecnico, anche inibendo alla fonte la ritrasmissione con il blocco degli indirizzi IP, l’accesso ai server di streaming, in modo da tutelare i titolari di diritto d’autore e diritti connessi da diffusioni e “atti di comunicazione al pubblico” non autorizzate e da ogni pirateria online.

Abbiamo già visto come l’attività si streaming degli ISP Internet Service Provider costituisce, secondo la Corte di Giustizia UE, un atto di comunicazione al pubblico e che pertanto deve esserci sempre l’autorizzazione dell’autore delle varie opere trasmesse anche se vengono ripetute da programmi televisivi[1].

La pirateria online il ruolo degli ISP: l’intervento dell’High Court of Justice

Ora anche la High Court of Justice britannica è intervenuta sulla questione affermano in più, con un innovativo provvedimento, che i fornitori di servizio Internet (ISP) devono inibire, in presenza di opere contraffatte o la cui diffusione non sia stata autorizzata dall’autore, non solo l’accesso al nome di dominio (DNS) del portale Web veicolo della ritrasmissione, ma anche l’accesso a tutti quegli indirizzi IP, anche dinamici, che sono alla fonte della abusiva trasmissione[2].

La decisione tiene conto del continuo aggiornamento della tecnologia digitale, che consente agli ISP pirata di aggirare l’ostacolo cambiando gli indirizzi con IP dinamici e anche diffondendo trasmissioni non autorizzate di eventi sportivi tramite le App: se si inibisce lo streaming alla fonte, allora nessuna nuova piattaforma o nuovo strumento Web può servire allo scopo.

La pirateria online il ruolo degli ISP

Si tratta di un importante tappa nella lotta alla contraffazione e alla pirateria online, che mette in primo piano il ruolo degli ISP nel contrastare le opere abusive diffuse nel Web e che stimola la normativa futura a stare al passo, con la previsione delle più idonee misure di blocco degli accessi a siti “pirata“, alla tecnologia sempre in evoluzione che consente sempre nuove modalità di accesso a contenuti “live”.

Anche qui vale il discorso sul pluralismo delle fonti notiziali e sulla libera informazione nel mondo della Rete. Da cittadino informato, più che da avvocato preparato a difendere (anche) monopoli e interessi dominanti, ritengo preferibile un modello dinamico di circolazione delle informazioni che resta quello originario e tipico del Web.

avv. Giovanni FF Bonomo

 

 

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[1] https://www.assistenzalegalepremium.it/le-emittenti-televisive-possono-vietare-la-ritrasmissione-via-internet-dei-programmi-parte-unaltra-societa

[2] Si tratta di un ordine, leggibile in http://archive.is/ta4hn, emanato in esito all’azione giudiziale della Football Association Premier League la quale chiedeva ad alcuni ISP di bloccare l’accesso ai streaming servers che trasmettevano partire della Premier League senza autorizzazione. E’ interessante, oltre tutto, il ragionamento della Corte inglese sulla presunzione del fine di lucro di tali ISP quando le trasmissioni, quali atti di comunicazione al (ad un nuovo) pubblico, percepiscono introiti pubblicitari benché non facciano pagare l’accesso agli utenti.

 

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