Le dichiarazioni dell’agente verbalizzante scritte nel verbale che ci viene notificato con la multa non hanno di per sé valore di prova privilegiata: fanno piena prova fino a querela di falso solo con riguardo alle dichiarazioni delle parti e agli altri atti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Per i fatti e gli atti non avvenuti in sua presenza, le relative dichiarazioni devono essere sempre circostanziate circa la dinamica del sinistro o della violazione del limite di velocità, potendo altrimenti il giudice annullare la multa per difetto di prova dell’avvenuta violazione.
Abbiamo parlato a più riprese delle multe per le violazioni del codice della strada, in particolare per eccesso di velocità, e dei tristemente famosi autovelox, che devono sottostare a precise norme tecniche oltre che essere posizionati in modo ben visibile e secondo determinati criteri.
La multa, cioè il provvedimento sanzionatorio contenuto nel verbale della polizia municipale o stradale, è comunque sempre impugnabile, grazie propria a quella minuziosa normativa tecnica sugli autovelox posta a garanzia di automobilisti, camionisti e motociclisti.
Il verbale della multa contiene, oltre ai rilievi e alla descrizione dello stato dei luoghi, anche valutazioni dei funzionari che accertano la dinamica del sinistro insieme alla trascrizione delle dichiarazioni delle parti coinvolte e di eventuali testimoni.
Ora ci viene spesso chiesto, per il caso che queste dichiarazioni fossero inveritiere o contraddittorie, quali sono i mezzi per potersi difendere in giudizio.
Dobbiamo anzitutto distinguere le dichiarazioni del funzionario verbalizzante dalle altre dichiarazioni delle parti coinvolte e dei testi. Con riferimento alle prime bisogna ricordare che, secondo il codice civile [1] l’atto pubblico – e tale è il verbale che ci viene notificato – fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri atti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che la norma deve intendersi nel senso che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza e verbalizzati senza alcun tipo di sua valutazione o suo apprezzamento, e agli atti da lui compiuti nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale.
Alle dichiarazioni delle parti coinvolte, invece, e ai testimoni, la fede privilegiata è riconosciuta solo con riferimento alla provenienza delle stesse, non alla veridicità dei loro contenuti.
Quindi ogni giudizio o apprezzamento personale del pubblico ufficiale non fa piena prova, e così nemmeno la descrizione di fatti “personalizzata” dalla sua percezione sensoriale, perché non si ha la descrizione rigorosamente obiettiva della realtà.
Ne consegue che potremo confutare con ogni mezzo di prova, senza che sia necessaria la querela di falso, quelle dichiarazioni contenute nel verbale di accertamento che non corrispondessero ai fatti e ai reali accadimenti. La documentazione prodotta e le deduzioni in un giudizio saranno quindi liberamente valutabili, insieme alle risultanze istruttore, da parte del giudice [2].
Tornando ora allo specifico dei verbali che accertino le violazioni del codice della strada vale il principio, affermato dalla Suprema Corte, che il verbale è invalido se l’agente non indica con precisione la dinamica dell’incidente, dovendo essere la (inevitabilmente soggettiva) percezione di chi accerta l’illecito almeno circostanziata [3].
Non solo quindi tali dichiarazioni generiche e non circostanziate non hanno alcun valore privilegiato di piena prova, ma non possono nemmeno fondare una contestazione valida per difetto di motivazione e di prova. E’ stato finalmente detto un NO chiaro a verbali prestampati e a frasi standardizzate.
Quando non si arriva a tale estremo di mancanza di motivazione, le dichiarazioni valutative dell’agente verbalizzante su circostanze non avvenute in sua presenza (e questo è il tipico caso dell’autovelox), per quanto circostanziate, non hanno valore di piena prova e possono essere sempre contraddette e controprovate dal soggetto multato [4].
Nel caso dell’autovelox, quindi, se nel verbale è scritto unicamente il superamento del limite di velocità e la violazione della relativa norma, senza la specificazione delle circostanza fattuali, di tempo e di luogo, del superamento del limite, non c’è alcuna prova privilegiata in favore dell’amministrazione, e il soggetto multato può portare argomentazioni e prove a proprio favore che il giudice dovrà considerare ai fini del suo libero convincimento. Ne consegue quasi sempre l’annullamento della multa in applicazione del principio in dubio pro reo, valido anche per le sanzioni amministrative.
Ma anche prima di tale sentenza della Corte di cassazione i Giudici di Pace, investiti per competenza di valore dai ricorsi contro le multe, avevano già deciso che la dichiarazione dell’agente verbalizzante sulla regolarità dell’apparecchio autovelox e sulla visibilità dello stesso, in mancanza di altre indicazioni circostanziate, non fa piena fede fino a querela di falso. Si tratta di dichiarazione aprioristica che rientra tra le valutazioni non oggettive e percezioni sensoriali dell’agente verbalizzante, quindi confutabili dal soggetto multato [5].
In sede processuale il Comune o l’Ente di gestione autostradale dovrà fornire la prova contraria a quanto affermato dal ricorrente, dimostrando la piena visibilità dell’apparecchio autovelox, e ciò a pena di annullamento della multa.
E’ stato anche precisato che, qualora nel verbale non siano state indicate, insieme alle ragioni sulla mancata contestazione immediata, le distanze e il corretto posizionamento dell’autovelox con le relative norme, e tali indicazioni siano riportate solo nelle deduzioni difensive dell’amministrazione avanti al Prefetto o al Giudice di Pace, la multa sarà annullabile per difetto in origine di prova [6].
avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24
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[1] Art. 2700 “Efficacia dell’atto pubblico” cod. civ.
[2] Art. 116 “Valutazione delle prove” cod. proc. civ.
[3] Cass. sent. n. 13264/14 dell’11. 4.2014 richiamata nell’articolo, su questa rivista, “Eccesso di velocità: multa nulla se il verbale non indica la dinamica”
[4] Quando si tratti invece di circostanze avvenute in presenza dell’agente verbalizzante, non richiedenti quindi una sua valutazione, le relative dichiarazioni sono assistete da fede pubblica e fanno piena prova: si pensi, ad esempio, al passaggio con il rosso o al mancato uso delle cinture o al sorpasso a destra.
[5] Si veda da ultimo il Giudice di Pace di Vasto, dr. Notaro, sent. n. 246/2014, richiamata su questa rivista all’articolo “Autovelox: multa nulla anche se il verbale attesta che l’apparecchio era visibile”.
[6] T. Torino, sent. n. 3191/2014 del 2. 5.2014 riportata su questa rivista in “Stop alla multa autovelox o telelaser: per smentire i vigili non serve la querela di falso”.