Mancata acquisizione consenso informato e responsabilità del medico: con la sentenza n. 2854 del 2015 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di “consenso informato” da intendersi quale condicio sine qua non della liceità del trattamento sanitario, ovvero delle conseguenze giuridiche connesse alla sua mancata acquisizione.
Il consenso informato ha la funzione di rendere note al paziente le prevedibili conseguenze del trattamento sanitario, tra cui il possibile verificarsi di un peggioramento delle condizioni di salute dello stesso, al fine di porlo nelle condizioni di acconsentire consapevolmente al trattamento sanitario prospettatogli.
Base giuridica del consenso informato
Da una lettura congiunta degli artt.. 32, secondo comma e 13 della nostra Carta fondamentale, si evince da una parte che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e dall’altra l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.
Gli obblighi del medico
L’acquisizione del consenso informato da parte del medico è obbligatoria e configura un momento centrale del rapporto medico/paziente, tanto da essere costruita dall’ordinamento come un dovere gravante sul medico sanzionato dalla previsione di una responsabilità civile in caso di inadempimento, addebitabile indipendentemente da ogni valutazione di merito circa la diligente esecuzione della prestazione medica
E’ dovere pertanto del medico informare il paziente nella misura in cui dottrina autorevole e giurisprudenza consolidata configurano in capo al sanitario che non abbia atteso a tale obbligo informativo, una responsabilità civile sua e della struttura sanitaria nella quale opera.
La responsabilità risarcitoria
La sentenza in parola è andata ben oltre e, prendendo le mosse dall’azione risarcitoria del ricorrente in Cassazione, diretta nei precedenti gradi di giudizio a far dichiarare la colpa professionale del medico nell’esecuzione di un intervento, ha cristallizzato un principio di diritto secondo cui “…l’acquisizione da parte del medico del consenso informato, costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiesto, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente …”
Differenza tra consenso informato e colpa professionale
La diversità ontologica tra la responsabilità in materia di acquisizione del consenso informato e responsabilità da colpa professionale del medico nell’esecuzione dell’intervento medico terapeutico, osservano gli ermellini, è da rintracciare rispettivamente nel comma 1 e 2 dell’articolo 32 Cost.
Osserva la Suprema Corte che “ … il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, anche quest’ultima no potendo peraltro violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ex art. 32, comma 2 Cost. …. Mentre il trattamento medico terapeutico ha, viceversa, riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute, ex art. 32, comma 1, Cost. …”
Avv. Cristiano Cominotto
Avv. Raffaele Moretti
AL Assistenza Legale