Che sia causa oppure effetto della c.d. globalizzazione, sta di fatto che la rivoluzione digitale coinvolge il mondo intero ed ha inevitabili ripercussioni in ogni aspetto della vita umana, del sapere, del diritto, dell’industria, dell’economia in generale.
Nei miei scritti ho sempre sottolineato gli aspetti positivi della condivisione della conoscenza, della diffusione della cultura, dell’ampliamento della partecipazione alla vita sociale e politica della società civile dell’attuale società dell’informazione multimediale.
Come promotore culturale non posso che vedere, nella rivoluzione digitale, soprattutto tali aspetti positivi, ma come avvocato non posso trascurare quelli negativi, come la compromissione, per un uso disinvolto di Internet, dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, per non parlare degli atti di pubblicità occulta o menzognera e della pirateria informatica.
Tralasciando per ora gli aspetti giuridici e guardando con l’ottica del semplice cittadino non possiamo non parlare di un effetto ampliamente dibattuto e conseguente all’ipertrofia dell’informazione tramite Internet: le “fake news”.
Le fake news, o notizie false, presenti in tutto il Web, trovano terreno fertile nei social network, la grande agorà virtuale dell’interagire sociale e dello scambio di pensieri e opinioni. Nemmeno le imprese possono ora trascurare i social network, che servono per farsi pubblicità e a volte anche per denigrare slealmente l’impresa concorrente, o compiere nuovi atti atipici di concorrenza sleale o di pubblicità decettiva.
Ho detto atipici e nuovi perché prima di Intenet non esistevano gli influencer, non esistevano le #tag, non esistevano i conflitti tra i nuovi media e le tradizionali rassegne stampa. Le fake news, quando entrano nel campo dell’industria e della concorrenza, possono sconvolgere il mercato, così come possono sconvolgere la vita sociale del comune cittadino bersaglio di maldicenze.
Per quanto riguarda la protezione delle opere dell’ingegno l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni già approvò, con Delibera 680/13/CONS il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”: il mezzo più veloce per eliminare una notizia “falsa” è la cancellazione della notizia stessa, fino all’oscuramento del sito o del profilo, attraverso la procedura “notice and take down”. Ne abbiamo parlato anche a proposito del diritto all’oblio.
Si tratta certamente di rimedi estremi, che ricordano la censura dei regimi totalitari se non vengono adoperati con le garanzie del contraddittorio, così come è in detta procedura, che i moderni Stati di diritto assicurano ai cittadini: la libertà di pensiero costituzionalmente garantita (art. 21) resta un principio cardine di ogni democrazia.
Più recentemente la stessa Autorità per le Garanzia nelle comunicazioni ha promosso un “tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali” con Delibera n. 423/17/CONS e Facebook, il più noto social network, ha aderito all’iniziativa di contrasto alla disinformazione online, impegnandosi a limitare la diffusione delle notizie false e fornendo alcuni suggerimenti che aiutano a comprendere a che cosa fare attenzione per riconoscerle.
Si tratta di un decalogo che trovate a questo link e che sprona alla capacità di giudizio dell’utente. Se per alcuni possono sembrare ovvie, non lo sono invece per altri, quindi vi esorto a leggerle e a informare le persone a cui più teniamo, come i nostri familiari e amici.
Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24