Alienazione genitoriale: una sindrome priva di base scientifica

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Una teoria basata su presunzioni più che su dati fattuali era destinata a tramontare, prima o poi. Ora l’ordinanza della Corte di cassazione, garante della certa e uniforme interpretazione della legge, ha di fatto smontato tale “fondamento pseudoscientifico”

Una sentenza storica. Così viene annunciata da alcuni siti e riviste di informazione giuridica la decisione, nella forma di ordinanza del 24 marzo 2022 n. 286 per l’esattezza, sulla controversa “sindrome di alienazione genitoriale” (PAS Parental Alienation Syndrome), o “sindrome della madre malevola”, perché nell’annoso e travagliato iter giudiziario della signora Laura Massaro, la madre in questione, ha ritenuto totalmente priva di fondamento scientifico tale sindrome… sulla quale si erano basate molte sentenze, e provvedimenti, non solo in Italia, gravemente lesivi della vita dei minori, sottratti ad uno dei genitori, in questo caso appunto la madre, una volta dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.

Per quanto anche io abbia fatto leva su tale sindrome, in una causa di diritto di famiglia promossa da un padre, mio assistito, non posso che elogiare tale pronuncia della Suprema Corte: il diritto e la giustizia non possono basarsi, invero, su teorie pseudoscientifiche retaggio anche di un disvalore, tipico della cultura patriarcale, nei confronti della donna.

Concetti giuridici imprecisi

In pratica è stato accolto il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva fatto decadere dalla potestà genitoriale tale madre romana vittima di violenza da parte dell’ex compagno, accusata di aver fatto insorgere nel proprio bambino la cosiddetta sindrome da alienazione genitoriale.

È bene ricordare che il diritto deve fare i conti, da sempre, con i concetti metagiuridici, con gli Umbestimmte Rechtsbegriffe direbbe la dottrina tedesca, vale a dire i concetti giuridici imprecisi, che possono dare adito alle più diverse interpretazioni, quando invece il diritto deve essere il più possibile preciso, per la cosiddetta certezza del diritto.

Questo specialmente in diritto penale, dove è in gioco la libertà personale delle persone. Pensiamo alla figura del plagio (il reato di plagio, beninteso, non il plagio che, unitamente alla contraffazione, interessa il mio studio nelle cause di diritto d’autore!). Tale vecchio reato di plagio, che puniva chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, contrastava con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’art. 25 della Costituzione, quindi venne dichiarato costituzionalmente illegittimo per indeterminatezza dalla Corte costituzionale in una sentenza del 1981.

Qui siamo al di fuori del diritto penale, dal diritto codificato anzi, perché la sindrome di alienazione genitoriale era una figura giurisprudenziale su base psicoanalitica, creata cioè da varie sentenze che avevano creato un indirizzo da seguire. Per quanto nel nostro ordinamento di diritto occidentale non esiste il vincolo dei precedenti, come avviene invece nei Paesi di common law, è anche vero che le pronunce della Corte di cassazione costituiscono autorevoli punti di riferimento per i giudici che devono risolvere questioni analoghe,

Questa teoria era stata coniata per la prima volta dallo psichiatra forense statunitense Richard Gardner negli anni Ottanta del secolo scorso, per descrivere una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori.

Affido del minore

Ora voi capite che, in assenza di prove oggettive, accusare l’altro coniuge, nella fattispecie la moglie separata, di incitare in modo subdolo il figlio minore ad allontanarsi dal padre tramite l’uso di espressioni denigratorie, false accuse ed episodi di violenza inventati, invece che documentati, costituirebbe un ingiusto strumento per riportare il figlio minore a se distruggendo l’equilibrio dell’affido condiviso, vale a dire di quel simulacro di bigenitorialità di cui ha diritto ogni minore.

E infatti tale controversa teoria ha già vacillato sotto il colpo di due recenti sentenze, una del 2019 e l’altra dell’anno scorso 2021. La prima confutava la fondatezza di tale indirizzo stabilendo che l’affido esclusivo di un minore a un genitore non poteva fondarsi solo sulla diagnosi di sindrome da alienazione parentale; ma la seconda entrava proprio nel merito della sindrome di alienazione genitoriale, proprio come l’ordinanza che commentiamo, criticando il fondamento pseudoscientifico, come da vari dubbi emersi  nella comunità scientifica circa l’effettivo inquadramento di tale sindrome nell’ambito delle patologie cliniche.

Per concludere, io direi una vittoria non solo per le tante madri separate ma anche per i figli affidati alla madre, i quali vengono ora meglio tutelati in nome di quell’interesse superiore del minore già a fondamento della riforma del diritto di famiglia. Non assisteremo più finalmente a sentenze di allontanamento dei figli dalla madre in base solo alla presunzione che i suoi comportamenti siano la causa della paura dei figli per il padre, anziché basarsi sull’accertamento dei fatti di violenza che hanno vissuto o a cui abbiano assistito, cosa che invece ora la Suprema Corte chiede ai giudici di fare.

   Milano, 28. 3.2022                                                    Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovation Officer

P.S. La videonota sul tema con finale scherzoso… per il quale posso solo parlare a mio nome e con brand personale: https://youtu.be/19IkKJs3ujk.

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