Incidente stradale con danno alla persona: l’art. 189 del Codice della strada, D.lgs n. 285/1992 rubricato “Comportamento in caso di incidente” contempla una pluralità di norme comportamentali a cui gli utenti della strada devono attenersi.
- Incidente stradale con danno alla persona: l’art. 189 del Codice della strada
Il comma 1 dell’art. in parola pone in capo all’utente della strada, qualora si verifichi un incidente ricollegabile al suo comportamento, l’obbligo di fermarsi e di prestare adeguata assistenza a coloro che abbiano subito un danno alla persona.
Il comma 2 inoltre prevede che le persone coinvolte nell’incidente debbano porre in essere tutte le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, attivarsi concretamente affinché non venga alterato lo stato dei luoghi e non vadano dispersi gli indizi utili all’accertamento della responsabilità.
Il comma 6 dell’art. 189 del Codice della strada dispone che chiunque non ottemperi all’obbligo di fermarsi in caso di danno alla persona, è punito con la reclusione dai sei mesi ai tre anni.
- Incidente stradale con danno alla persona: la sentenza di Cass. n. 1276 del 2015
Con riguardo ai sinistri da cui siano derivati danni alle persone è doveroso citare la sentenza n. 1276 del 2015 con cui la Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, chiamata a pronunciarsi sulla condanna irrogata ad un motociclista, ha avuto modo di stigmatizzare la condotta assunta dall’autore del sinistro ed indicare quale debba essere il comportamento di tutti gli utenti della strada coinvolti in un incidente.
Nel caso in esame l’imputato, pur essendosi fermato, si era allontanato dal luogo del sinistro, invitando la vittima a rintracciarlo mediante il numero di targa, nonostante le lamentela dell’infortunata.
- Incidente stradale con danno alla persona: non allontanarsi dal luogo dell’incidente per nessuna ragione
Innanzitutto i Giudici della Corte di legittimità hanno rimarcato come la condotta del motociclista fosse comunque sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 189 cod. della strada, 6 comma, e pertanto integrante l’ipotesi di reato, nella misura in cui, sebbene il motociclista, avesse acconsentito alla propria individuazione da parte della persona offesa, comunque non avrebbe dovuto allontanarsi dal luogo del sinistro per tutto il tempo indispensabile all’espletamento delle prime attività di indagine finalizzate all’identificazione dei conducenti dei veicoli coinvolti ovvero sino all’intervento della Polizia Municipale.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 189 del Codice della strada, nel caso di danni alle persone, concerne l’esigenza di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti.
- Incidente stradale con danno alla persona: non lasciare propri dati è un reato
Per questa ragione la Cassazione ritiene che sia idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro persino una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine.
La Cassazione, con la sentenza in parola, ha peraltro precisato che l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 è integrato anche in presenza del dolo eventuale che si riscontra tutte le volte in cui, nell’ipotesi di un sinistro determinato dalla propria condotta e che lasci solo supporre che ne sia derivato un danno alle persone, l’utente della strada non ottemperi all’obbligo di fermarsi.
Avv. Cristiano Cominotto
Avv. Raffaele Moretti
AL Assistenza Legale
Incidente stradale con danno alla persona
Incidente stradale con danno alla persona: indice articolo
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Incidente stradale con danno alla persona: l’art. 189 del Codice della strada
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Incidente stradale con danno alla persona: la sentenza di Cass. n. 1276 del 2015
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Incidente stradale con danno alla persona: non allontanarsi dal luogo dell’incidente per nessuna ragione
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Incidente stradale con danno alla persona: non lasciare propri dati è un reato