Incidente causato da una macchia d’olio : Sentenza 13 01 2015 i danni li paga l’Ente manutentore della strada

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incidente causato da una macchia d'olioSe un automobilista riceve dei danni per un incidente causato da una macchia d’olio presente sul manto stradale, è l’ente manutentore della stessa, in quanto gestore della strada, a dover risarcire i danni del sinistro.

Risulta dunque essere l’Anas, sui tratti di propria competenza, il responsabile delle condizioni dell’infrastruttura e dell’adempimento delle opportune misure cautelative affinché la stessa sia fruibile in sicurezza dagli automobilisti. Ed è quindi sempre l’Anas, secondo una recente Cassazione, a dover risarcire i danni ad un automobilista per un incidente causato da una macchia d’olio presente sul manto stradale che aveva fatto perdere il controllo del veicolo provocando un sinistro.

La Cassazione, si è avvalsa di questo principio con la sentenza n. 295 depositata il 13 gennaio 2015, tornando a rimarcare, in materia di insidie stradali, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., con possibilità di esclusione della stessa solo se prova il caso fortuito.

Nel caso in questione, l’Anas, in quanto gestore del bene, era stata condannata in entrambi i giudizi di merito per l’ incidente causato da una macchia d’olio sul manto stradale. Le condanne si erano basate sull’articolo 2043 del codice civile (il risarcimento per fatto illecito) e sull’articolo 2051 (il danno cagionato dalle cose in custodia).

I giudici di legittimità hanno così confermato la decisione di secondo grado e precisato che, in quanto custode del bene demaniale, l’Anas risponde dei sinistri a meno che non fornisca la prova della sussistenza di un caso fortuito.
Per i Giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione, non è stata infatti fornita la prova liberatoria del caso fortuito e la responsabilità dell’ incidente causato da una macchia d’olio va pertanto imputata esclusivamente all’Anas. Ente che, come specificato dalla sentenza, è “tenuto alla custodia e manutenzione della strada”, e che avrebbe dovuto “diligentemente controllare le condizioni della strada stessa” oltre a dover “adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d’olio)”.

Il carattere oggettivo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, fa sì che la stessa sussista una volta provato il nesso causale tra la cosa e il danno. La funzione della norma è infatti quella “di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”. Ed è al custode che spetta l’onere di controllare le “modalità d’uso e di conservazione della cosa”.

La Corte ha quindi concluso rigettando il ricorso dell’Anas, la cui responsabilità può essere esclusa soltanto dal caso fortuito: fattore che non può essere costituito dalla presenza in sé di una macchia d’olio che avrebbe potuto essere rimossa, a meno della prova esimente fornita dall’Ente, che nel caso specifico non può essere rappresentata dall’affermazione che la pulizia e il controllo della strada statale avviene solo entro una determinata fascia oraria.

AL Assistenza Legale

Dott. Claudio Bonato

Incidente causato da una macchia d’olio

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