Riscossione crediti erariali: la Suprema Corte chiarisce il termine di prescrizione

Tu sei qui:

a cura degli avv.ti Giovanni Bonomo (Foro di Milano) e avv. Valerio Astuni (Foro di Verona)

Il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, etc.) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali (ICI, IMU, tasse per lo smaltimento dei rifiuti, contributi di bonifica, etc.), con la conseguenza che qualora l’Agente della Riscossione non ottemperi ad interrompere il decorso dello stesso con la notifica di atti idonei in tal senso, il successo provvedimento invitato al contribuente non potrà che ritenersi radicalmente nullo.

È quanto emerge dalla recente sentenza n. 30362 del 23 novembre 2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. La Suprema Corte ha osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.

Per leggere l’intero articolo a firma dell’avv. Giovanni Bonomo per Il Sole 24 Ore – Diritto24, clicca il link

image_pdfScarica articolo in formato PDF