Il risarcimento danni per i passeggeri nel trasporto marittimo alla luce dei recenti incidenti di navigazione

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il risarcimento danni per i passeggeriGli eventi di cronaca, dal naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio 2012 al recentissimo incendio scoppiato a bordo del Traghetto Norman Atlantic al largo delle coste albanesi, ci impongono una disamina della responsabilità del vettore marittimo nel trasporto di persone e la tutela che l’ordinamento appresta per garantire il risarcimento danni per i passeggeri.

 Nel nostro ordinamento i riferimenti normativi sono gli articoli 408 e 409 del Codice della Navigazione che disciplinano la responsabilità del vettore per inesecuzione e per ritardo da una parte, e il risarcimento danni per i passeggeri dall’altra.

Il legislatore nazionale ha voluto conferire dignità autonoma al secondo aspetto, cioè l’obbligo di protezione, legalmente introdotto nell’ambito contrattuale.

Ai sensi  dell’art. 1218 c.c., in materia di responsabilità contrattuale, il vettore potrà liberarsi da questa responsabilità se dimostra che i danni ai passeggeri sono stati causati da “causa a lui non imputabile”. L’arco temporale nel quale il vettore ha responsabilità, coincide con “l’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco”. Un altro aspetto di indubbio rilievo consiste poi nella previsione normativa che prevede il risarcimento danni per i passeggeri non solo fisici, ma anche psicologici.

Pertanto, tutte le volte in cui in occasione di un trasporto marittimo si dovesse verificare un danno alle persone, per garantire i diritti del passeggero si potrà invocare la responsabilità contrattuale e quindi presunzione a carico del vettore.

Spetta al passeggero solo dimostrare l’esistenza del rapporto di trasporto “con il biglietto” e che il danno si è verificato in occasione del trasporto stesso.

In tal senso, assume rilievo a livello europeo il Protocollo del 2002 alla “Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli”, cui ha recentemente aderito l’Unione Europea e che è già stato recepito dal regolamento CE n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il protocollo in parola, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, prevede che l’armatore abbia una responsabilità oggettiva per tutte le lesioni e i decessi, e che il risarcimento danni per i passeggeri possa arrivare ad un ammontare di € 430 mila per singolo individuo, a meno che l’armatore non dimostri che l’incidente è avvenuto per un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile o che esso è stato interamente causato da un atto o un’omissione intenzionale di un terzo.

 

Per tutta questa serie di ragioni, il naufragio della Costa Concordia è divenuto una grande partita sui maxi risarcimenti.

Per quanto riguarda il risarcimento danni per i passeggeri, questi hanno intrapreso strade diverse. Una nutrita schiera ha accettato l’offerta di Costa in forza della quale è stato previsto un rimborso forfettario di circa 11 mila euro a persona, a titolo di indennizzo per tutti i danni patrimoniale e non subiti.

Contrariamente, altri passeggeri, confidando nella generosità delle corti americane in tema di risarcimento, hanno incardinato la causa per il risarcimento del danno a Miami, sede della controllante Carnival Cruise. Invero i giudici americani aditi hanno prontamente eccepito un difetto di giurisdizione sulla base della giurisprudenza statunitense.

 

Un numero considerevole di passeggeri francesi ha dato invece vita ad un’associazione avente carattere nazionale che si è fatta promotrice di una trattativa diretta con la Costa al fine di ottenere il risarcimento danni per i passeggeri più alto possibile.

 

Molti passeggeri, di nazionalità polacca, spagnola, inglese ed austriaca, hanno invece promosso class action civili ed azioni collettive sulla scorta delle legislazioni nazionali in materia.

Sulla scorta della disciplina normativa vigente, i tempi e gli importi, per una definizione di tutte le posizioni risarcitorie avanzate avverso la Costa Spa che garantiscano i diritti del passeggero, appaiono ad oggi, ancora di difficile previsione.

 

Avv. Cristiano Cominotto – AL Assistenza Legale

Avv. Raffaele Moretti

 

Il risarcimento danni per i passeggeri

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