Il diritto all’oblio digitale e l’interesse pubblico all’informazione

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Diritto all'oblio digitaleNella soluzione del conflitto tra il diritto all’oblio dell’individuo e il diritto all’informazione della cittadinanza prevale il secondo qualora l’interesse pubblico alla notizia sia ancora attuale con riferimento a vicende giudiziarie che, anche se concluse da tempo, abbiano destato un particolare allarme sociale che resta ancora vivo nell’opinione pubblica.

Ci siamo già occupati del “diritto all’oblio” a proposito del giornalismo e dell’identità personale nell’attuale contesto digitale. Voglio qui precisare che l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, nella sentenza richiamata e in quelle successive, presuppone l’interesse pubblico all’informazione, che non deve però confliggere con il fondamentale diritto alla propria identità sociale[1].

Nella soluzione del conflitto tra i due diritti bisogna valutare l’attualità dell’interesse pubblico alla notizia con riferimento a vicende giudiziarie anche se concluse, perché gli archivi digitali devono consentire l’accesso del pubblico alle informazioni, anche private e personali, se queste sono correlate ai contenuti di loro interesse.

Se però tale trattamento automatizzato dei dati personali a scopo di indicizzazione, nei motori di ricerca, dei contenuti editoriali di un quotidiano si rivelasse illegittimo in riferimento al tempo trascorso dai fatti descritti e dalla conseguente mancanza di un interesse pubblico alla notizia sulla persona, l’editore deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a impedire l’indicizzazione dei dati personali nei motori di ricerca[2].

Qualora si trattasse di aggiornare un articolo già pubblicato, al fine di rendere effettiva la tutela alla persona che chiede di aggiornare i propri dati per detti motivi, il Garante per la protezione dei dati personali ha poi precisato  che non è sufficiente una semplice postilla alla fine dell’articolo: occorre invero la visibilità dell’aggiornamento, ai fini di salvaguardare l’attuale identità sociale della persona sia nel titolo della notizia sia nello snippet, con la precisazione di tutti gli sviluppi riguardanti la vicenda.

Il danno reputazionale che altrimenti il soggetto può far valere giudizialmente non sarà di poco conto, essendo interessata la propria vita privata e l’attuale attività di lavoro.

Il Garante precisa poi che, con riguardo a vicende giudiziarie di particolare gravità prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia sul diritto all’oblio. Vale a dire che, trattandosi in ipotesi di reati gravi e che abbiano destato un forte allarme sociale, il diritto privato all’oblio soccombe di fronte all’interesse, ancora vivo, dell’opinione pubblica sulla vicenda.

Avv. Giovanni Bonomo – ALP

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[1] http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-06-13/il-giornalismo-digitale-e-diritto-oblio–archivi-giornalistici-online-devo-essere-sempre-aggiornati-135316.php

[2] L’art. 6 della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati richiede al soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, che nel caso dei quotidiani e delle riviste online è l’editore, di renderli “adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati”.

Il diritto all’oblio digitale e l’interesse pubblico all’informazione,
articolo di Giovanni Bonomo

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