Il danno riflesso da responsabilità medica

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Per comprendere le modalità di svolgimento di una procedura volta ad ottenere un risarcimento del danno per responsabilità medica per danno diretto e, soprattutto, per quanto qui rileva, il c.d. danno riflesso (impropriamente riflesso per i motivi che si illustreranno di seguito), si può ipotizzare il caso di una paziente che, dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico, abbia contratto in ambito ospedaliero un batterio che nel giro di un giorno l’abbia portata ad una grave forma di infezione con perdita di uno degli organi sensoriali.

In merito alla procedura per ottenere il ristoro del danno sofferto e alle voci che compongono il risarcimento del danno nell’ambito della responsabilità medica, oltre alla documentazione necessaria per la richiesta di risarcimento, si invita a leggere gli altri articoli presenti all’interno della sezione “News”.

Per quel ci riguarda si può inoltre ipotizzare che il marito avesse a carico già un figlio disabile al 100% avuto da un precedente matrimonio.

Il danno riflesso da responsabilità medica

In tali casi il marito vedrebbe fortemente compromessa la propria esistenza, giacché avrebbe dovuto assistere in famiglia due soggetti invalidi, con evidenti ripercussioni non solo da un punto di vista patrimoniale (e.g. spese mediche, possibili nuovi interventi, aiuto di soggetti terzi, etc.) ma anche da un punto di vista non patrimoniale (detto impropriamente “danno morale”), visto che anche il rapporto di coniugio ne avrebbe risentito non poco.

In questi casi è doveroso chiedersi come potrebbe muoversi il coniuge leso.

Partiamo dal presupposto che il c.d. danno riflesso, ossia Il danno subito dai congiunti, a causa di gravi lesioni riportate dal danneggiato è, in realtà, un danno diretto e non riflesso. Si tratta, infatti, della diretta conseguenza della lesione patita dal suo coniuge.

Per la giurisprudenza di legittimità la lesione in questione rappresenta un fatto plurioffensivo, con vittime diverse ma con conseguenze che si ripercuotono direttamente nella sfera esistenziale dei due coniugi.

Quindi, sia chiaro che, solo nella prassi, per mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso.

Sul punto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità si è espressa, statuendo che “anche per i congiunti della vittima gravemente lesa in seguito ad un evento ascrivibile alla responsabilità altrui, si può far riferimento all’accertamento di un danno diretto (e non riflesso)” (Tribunale Benevento sez. II, 30/01/2023, n.279) e che “la lesione subita dal congiunto fa sorgere in capo ai parenti della vittima un danno non riflesso, ma diretto e consistente non solo nel possibile (e non più necessario) sconvolgimento delle abitudini di vita, ma anche nella sofferenza d’animo interiore” (Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7748.

Pertanto, il coniuge, nell’esempio proposto, non agisce facendo valere un danno indiretto ma può agire iure proprio per un danno dallo stesso subito in maniera diretta.

L’orientamento consolidato della Suprema Corte prevede che “il danno non patrimoniale sofferto dai prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose (c.d. danno morale riflesso) non può ritenersi irrisarcibile (per il combinato disposto degli art. 1223, 2056 e 2059 c.c.) in quanto conseguenza mediata e indiretta del fatto lesivo, atteso che ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento dei danni da fatto illecito il nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo può essere anche indiretto e mediato, purché si presenti come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale” (Cassazione civile sez. III, 19/05/1999, n.4852).

Per tale motivo la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere soddisfazione dalla lesione provocata a seguito dell’operazione spetta sia al paziente danneggiato sia al coniuge che si è trovato a subire un danno tanto patrimoniale quanto non patrimoniale.

Quest’ultima voce di danno può essere risarcita, quindi, al coniuge anche in un separato giudizio, visto che farebbe semplicemente valere un diritto al risarcimento di un danno che si è ripercosso direttamente nella sua vita.

In relazione a tale aspetto è significativa la seguente massima, nella quale si è statuito che “l‘inadempimento nell’attività medico-sanitaria può comportare al contempo inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contatto c.d. “di spedalità” con il paziente e fatto illecito rilevante ex art. 2043 c.c. da cui possono derivare danni sia di natura patrimoniale, che di natura non patrimoniale nei confronti dei congiunti del paziente. A costoro spetta infatti anche il risarcimento del danno morale accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima: pertanto in questi casi si parla di ‘danno riflesso’ ai congiunti, locuzione nella quale sono ricompresi sia il pregiudizio morale patito dai congiunti della vittima delle lesioni, sia il pregiudizio c.d. dinamico -relazionale recato dalla condotta illecita altrui costituente reato o comunque lesiva di interessi inerenti alla persona umana costituzionalmente garantiti, laddove superi la c.d. soglia di gravità” (Tribunale Rieti sez. I, 26/10/2021, n.555).

Il danno riflesso da responsabilità medica

In conclusione la risarcibilità dei danni sofferti dal coniuge nel caso ipotizzato sopra non può escludersi a priori ma, anzi, deve intendersi sussistere, in quanto, seppur in apparente modo mediato, detti danni sono la conseguenza diretta di un fatto che esplica i propri effetti nei confronti di soggetti diversi (i due coniugi, infatti, subiscono danni differenti) in modo diretto, purché, ovviamente, tra l’evento colposo (il comportamento negligente della struttura ospedaliera) e il danno sofferto dal coniuge, vi sia comunque un nesso di causalità.

Non vi possono essere dubbi che, ad esempio, l’infezione batterica che ha portato alla perdita dell’organo sensoriale della moglie sia stato per il marito un evento che ne ha comportato un totale stravolgimento delle abitudini di vita, da un lato, e la sopportazione di ulteriori spese o un patimento, dall’altro.

Il danno riflesso da responsabilità medica

Avv.ti Sara Mischi e Giorgio Agnoli – Dipartimento di Responsabilità Civile e Infortunistica Stradale di A.L. Assistenza Legale

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