I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali

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I link alle opere protette e i collegamenti ipertestualiI link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali

 

I collegamenti ipertestuali (links e hyperlinks) ad opere protette necessitano della preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti, essendo mezzi idonei a realizzare atti di comunicazione al pubblico secondo la nozione ampia formatasi nel diritto dell’Unione Europea.

Abbiamo affrontato la questione della ritrasmissione via Internet dei programmi televisivi che può essere contestata e inibita dalle emittenti televisive che rilevino la mancata autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse [1].

I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali

Secondo la Corte di Giustizia UE quando un’opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni sua trasmissione o ritrasmissione con l’utilizzo di uno specifico mezzo tecnico, deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo autore.

E ciò avviene anche con il video streaming su Internet dei programmi televisivi, solo che si interpreti in modo ampio, come espressamente voluto dalla nota direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la nozione di “comunicazione al pubblico[2].

La Corte UE è stata investita di un’analoga questione a proposito dei link su Internet a opere protette. Trattasi di valutare e giudicare se il posizionamento di hyperlinks, o collegamenti ipertestuali, all’interno di un sito web, tramite i quali si accede ad opere protette, costituisca un “atto di comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3 della sopra richiamata Direttiva, e sia quindi soggetto all’autorizzazione dell’autore dell’opera diffusa [3].

Il problema non era di poco conto perché gli utenti navigatori in Rete venivano indirizzati a film, serie televisive ed eventi sportivi, anche in diretta, liberamente fruibili.

I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali

Si ha ragione di credere che la Corte si pronuncerà in modo conforme alle precedenti decisioni. Già l’Avvocato Generale ha precisato, nel parere del 8 dicembre 2016, che tali hyperlinks necessitano della preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti, essendo mezzi idonei a realizzare atti di comunicazione al pubblico, non mancando di aggiungere che il diritto dell’Unione Europea è volto a instaurare un elevato livello di protezione a favore degli autori di opere, consentendo loro di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione di queste ultime [4].

Peraltro la presenza diffusa sul territorio olandese di lettori multimediali detti “filmspeler” che consentono di connettere a Internet e contemporaneamente ad uno schermo immagini e suoni, non permette di superare la presunzione di colpevolezza di chi mette a disposizione illegalmente tali collegamenti ipertestuali.

Si consente anzi un accesso agevolato a contenuti protetti, altrimenti disponibili solo in rete, ad un nuovo pubblico, favorendo cioè anche gli utenti meno abili nella ricerca online di siti illegali tramite i quali poter vedere film e altri contenuti.

avv. Giovanni Bonomo

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[1] http://business.laleggepertutti.it/385_no-video-streaming-su-internet-di-programmi-tv-di-altre-emittenti “No video streaming su Internet di programmi TV di altre emittenti”

[2]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF
in particolare al considerando 23.

[3] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-527/15. Il procedimento è stato promosso dalla Corte Distrettuale Olandese e riguarda le parti in causa Stichting Brein v. Jack Frederick Wullens.

[4] Considerando 9 Dir. 2001/29/CE: “Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale”.

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