Gli spetti legali dell’autodifesa personale

Tu sei qui:

Se è vero che “vim vi repellere licet”, cioè che lecito rispondere alla violenza con la violenza, e che “necessitas non habet legem”, cioè che nello stato di necessità di difendere la propria incolumità personale non c’è legge che tenga — come vengono sintetizzate, con l’antica saggezza latina, le due scriminanti della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) e dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) previste dal codice penale — voi saprete anche però che il giudice farà una valutazione di proporzione, nel decidere il caso, tra la vostra reazione e il male minacciato. E’ pur vero che l’aggredito “non habet staderam in manu“, vale a dire che non ha per le mani la bilancia per compiere una tale ponderazione nell’immediatezza della minaccia, ma si dovrà sempre valutare la situazione nel caso concreto: il comportamento che può apparire proporzionato in un caso potrà apparire invece sproporzionato in un altro, a seconda delle diverse situazioni, come spiego nel seguente articolo: https://www.mondomarziale.org/difesa-marziale-e-difesa-legale

Del resto i presupposti della scriminante di legittima furono chiariti dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 27 novembre 2015, n. 47177) a proposito della legge 13 febbraio 2006, n. 59 Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio.

Tale legge aveva già esteso l’ambito della legittima difesa. In particolare, nel caso di violazione di domicilio o di privata dimora o nelle relative pertinenze, si presume la legittima difesa – precisa la Suprema Corte – e quindi il rapporto di proporzione tra offesa e difesa, se colui che vi abita usasse un’arma per difendere: 

– la propria o altrui incolumità; 

– i beni propri o altrui, quando non vi è pericolo d’aggressione. 

In seguito alla legge 26 aprile 2019 n. 36 “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa” la legittima difesa domiciliare viene ancora chiamata in causa a sproposito e pure in sketch comici di dubbio gusto nella drammatica situazione di criminalità dilagante nel nostro Paese.

Ora la legittima difesa presunta, disciplinata dall’art. 52 cod. pen., come modificato da tale legge,  non consente un’indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l’azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.

La recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. I Pen. n. 20741 del 20. 2.2020 (https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_39177_1.pdf) chiarisce che in presenza di un dubbio sulla sussistenza della scriminante, in presenza anche solo di un principio di prova, esso deve giovare all’imputato, potendosi ritenere sussistente la legittima difesa putativa. Nella fattispecie pesa in esame l’uso di un coltello inoltre non esclude la difesa legittima se, per le modalità in cui si svolgono i fatti, è l’unico strumento a disposizione per difendersi da una aggressione inarrestabile.

Ma la presunzione di legittimità della difesa nel caso in cui il fatto avvenga nel domicilio dell’aggredito o nel suo luogo di lavoro non sottrae al giudice una valutazione nel merito: viene richiesta, per aversi la scriminante, un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo immediato di aggressione.

In questa videonota richiamo i princìpi e i presupposti della legittima difesa e la valutazione di equilibrio che viene sempre rimessa al giudice.

Milano, 16. 1.2021,  Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovation Officer – Diritto 24

https://youtu.be/0iGOSINZ66M

image_pdfScarica articolo in formato PDF