Il diritto d’autore giornalistico nell’editoria digitale

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Citizen JournalismL’informazione digitale, se da un lato apre nuovi spazi di libertà, dall’altro è pervasiva e incontrollata, e per questo può contrastare con la tutela del segreto e della privatezza. Gli sviluppi tecnologici della Rete, con l’accesso alle informazioni, la loro elaborazione e il loro permanere a disposizione di tutti, accentuano la necessità di regole certe anche al di fuori delle norme e delle garanzie che caratterizzano la professione giornalistica.

Il  World Wide Web, meglio noto nell’acronimo “www” avanti ai nomi di dominio che aprono un sito in Rete, è il sistema di programmazione e di condivisione più noto e diffuso di dati che li rende  leggibili e “ipertestuali”. Internet è insomma la rete delle reti, quindi indicata come la Rete o il Web, che consente a un numero potenzialmente illimitato di utenti di navigare tra infinite pagine.

Va da sé che Internet abbia aperto nuovi orizzonti prima impensabili nella comunicazione, nella trasmissione di dati e di informazioni di ogni tipo. Anche se è stata superata la convinzione che il mondo virtuale di Internet debba restare una sorta di Far West impervio ad ogni regola, in sostanza la pluralità dei diversi ordinamenti statali rende sempre difficile, se non impossibile, una regolamentazione uniforme.

Su Medium spiego come all’inizio del terzo millennio Internet  si pone come lo strumento principale e universale di accesso alle informazioni per tutti i cittadini del pianeta, un sistema operativo sociale che trova in sé le proprie regole: https://medium.com/@gbonomo1/internet-da-infrastruttura-anarchica-e-non-regolamentata-a-sistema-operativo-sociale-157af6fb6f0d

Tale mio articolo è stato ripreso da Il Sole 24Ore, che richiama anche la mia intervista sull’evoluzione di Internet e dei servizi diffusi, che già coinvolgono dispositivi, persone, processi e dati insieme, in un “Internet of Everything“: https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-10-10/internet-come-sistema-operativo-sociale-ad-accesso-universale-105700.php.

Sotto il profilo del diritto d’autore quali sono, nell’attuale contesto multimediale della “società dell’informazione” i diritti di editori, autori e giornalisti? Domanda che si riferisce, ma non si limita, alla editoria periodica. Ci sovviene come sempre la nostra normativa sul diritto d’autore di cui alla legge Legge, 22/04/1941 n. 633, che per quanto sembri datata resta l’imprescindibile riferimento così come novellata e adattata alla nuova realtà multimediale, e resa uniforme, dai ripetuti interventi del legislatore comunitario.

Il campo dell’editoria periodica è caratterizzato da opere collettive. L’opera collettiva viene definita all’art. 3 l.d.a. come quell’opera costituita dalla riunione di opere o di parti di opere, che ha carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico. La norma prosegue con l’indicazione esemplificativa delle enciclopedie, dei dizionari, delle antologie, delle riviste e dei giornali, che sono tutte opere protette come originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Secondo l’art. 7 l.d.a. è considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa; è considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Le opere dell’editoria periodica e anche quotidiana sono il frutto del lavoro di una pluralità di soggetti. Per questo la Sezione II della legge, intitolata Opere collettive, riviste e giornali”, introduce, con l’art. 38, la disciplina dell’opera collettiva nell’ambito editoriale.

Il primo comma di tale articolo dispone che nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7 della legge n. 633/1941. È l’editore, quindi, il soggetto cui spettano i diritti patrimoniali sull’opera collettiva, mentre al direttore, che organizza e dirige la creazione dell’opera, viene riconosciuto il titolo di autore.

Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme da art. 39 ad art. 43 l.d.a.

La nozione di diritto d’autore giornalistico si articola:

  • nel diritto di tutti coloro che, anche occasionalmente, partecipino all’attività di giornalista contribuendo alla redazione di un’opera a stampa quotidiana o periodica ovvero partecipino a trasmissioni radiotelevisive aventi carattere informativo;
  • nel diritto di utilizzazione degli articoli e nei limiti di tale utilizzazione.

L’opera giornalistica può ricevere la tutela prevista dalla legge del diritto d’autore solo se presenta le seguenti caratteristiche:

  1. il carattere della creatività, consistente nell’idoneità dell’opera a esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori;
  1. la concretezza dell’espressione, vale a dire l’estrinsecazione dell’opera in un diritto materiale (il c.d. corpus mechanicum);
  1. l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie indicate dall’art. 2 l. d.a., ovvero opere letterarie, della pittura, della scultura, musicali, cinematografiche, programmi per elaboratore.

Con riferimento all’elencazione in tale articolo si precisa che l’opera giornalistica nonostante non appaia tra le opere protette, essa rientra nella previsione, trattandosi di un’elencazione di portata esemplificativa e non tassativa.

Per quanto concerne il requisito della creatività la giurisprudenza è unanime nel ritenere che per attività giornalistica debba intendersi l’attività contraddistinta dall’elemento della creatività di colui che provvede – in un’operazione tipicamente anche se non esclusivamente intellettuale ma pur sempre contraddistinta da un’impronta personale – alla raccolta, all’elaborazione o al commento delle notizie tramite gli organi di informazione.

Ne deriva che non può essere riconosciuto il carattere della creatività, pure ridotta ai minimi termini di cui sopra, a tutte quelle ipotesi di attività limitate ad una collaborazione redazionale per la pubblicazione di notizie senza alcuna elaborazione o coordinamento.

A di fuori del giornalismo professionale assistiamo poi al fenomeno del citizen journalism, amplificato di recente dall’uso dei social e dall’evoluzione tecnologica dei dispositivi mobili a disposizione di tutti.

In questo caso non si tratta più di opera collettiva, in quanto il cittadino si fa autore ed editore in proprio di un articolo che fa circolare liberamente sui media. Ne parlai già a proposito del convegno organizzato in memoria del compianto eccellente giurista avv. Aldo Bonomo e intitolato La libertà d’informazione nell’era digitale, presso l’Università IULM in data 28 maggio 2012.

Figlio dell’informazione digitale ed espressione di arricchimento conoscitivo il “citizen journalism”, o giornalismo partecipativo significa la condivisione e diffusione di notizie grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini, i quali, da fruitori passivi delle notizie, diventano protagonisti del processo informativo.

Resta il fatto che è la stessa nozione di diritto d’autore, insieme a quella di proprietà intellettuale, ad essere trasformata dall’avvento del digitale, per la difficoltà di un adeguamento giuridico-formale all’odierna dimensione elettronica e multimediale, specie nel momento in cui si tenta di replicarne le caratteristiche più tradizionali legate a una realtà ancora analogica.

 Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24

Il diritto d’autore giornalistico nell’editoria digitale,
articolo di Giovanni Bonomo

 

 

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