- essere ceduta a terzi;
- uso personale.
In questo articolo ci soffermeremo su cosa prevede il nostro ordinamento riguardo alla sola detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che ad oggi si configura come ”illecito amministrativo” secondo quanto previsto dall’articolo 75 TU stupefacenti (DPR 309/1990).
E’ bene specificare sin da subito che il comportamento sanzionato dall’articolo 75 non viene riportato nel casellario giudiziario in quanto si tratta di una condotta penalmente lecita e sanzionata solo in via amministrativa.
L’unica segnalazione, invece, è quella riportata nella CED, una banca dati delle forze dell’ordine in cui sono elencati i precedenti di un soggetto e quindi, in caso di controllo patente, documenti, ecc. è possibile che chi sia stato segnalato ai sensi dell’art. 75 venga sottoposto ad attenzione in maniera più “incisiva”.
Detenzione stupefacenti per uso personale – sanzioni amministrative
Come previsto dall’ART. 75 E 75bis DPR 309/1990, il possesso di sostanza stupefacente per uso personale non è reato ma è sanzionato in via amministrativa con la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra i seguenti:
- patente / patentino di guida;
- porto d’armi;
- passaporto e carta d’identità a fini di espatrio;
- permesso di soggiorno per gli stranieri.
Dopo la riforma del dicembre 2005, la durata della sanzione può durare per un periodo che va:
- da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope pesanti;
- da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope leggere.
Detenzione stupefacenti per uso personale – Ecco cosa succede se il trasgressore ha l’immediata disponibilità di un veicolo a motore
La norma prevede il ritiro immediato della patente per 30 giorni a cui si aggiunge, nel caso si tratti di un ciclomotore, anche il ritiro del “certificato di idoneità tecnica” del mezzo e il suo “fermo amministrativo” per 1 mese.
Inizia poi la seguente procedura:
- le forze di polizia inviano la relazione di accertamento al Prefetto;
- l’interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi (nei quali usualmente si sottolinea la sporadicità dell’uso, lo stile di vita regolare, la stabile attività lavorativa, la situazione familiare, la disponibilità di una casa, la pratica di attività sportive, volontariato, associazionismo ecc.. allegando tutta la documentazione opportuna).
Il Prefetto convocherà dunque l’interessato a colloquio (nel caso di minorenni sono invitati al colloquio anche i genitori) presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.).
Tale colloquio si svolgerà con l’ausilio dell’esperienza professionale di un assistente sociale ed ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione e di individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.
Dopo il colloquio il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi quali:
- Archiviazione.
- Emissione di sanzioni amministrative.
Il Prefetto quando applica la sospensione della patente, ai sensi dell’Art. 75, deve comunicare tale sospensione alla Motorizzazione Civile che chiederà alla persona segnalata di recarsi periodicamente davanti alla Commissione medica locale la quale verifica se la persona sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’idoneità alla guida. Si tratta di una procedura costosa e che potrebbe durare anche diversi anni.
Se gli esami risultano negativi alle sostanze stupefacenti in tutti i controlli previsti, la Commissione Medica Provinciale concede il nulla osta e, dopo il periodo stabilito dalla sanzione, viene resa la patente.
La Commissione Medica Provinciale non concederà però il nulla osta fino a quando non avrà accertato che non vi è consumo di stupefacenti e la sospensione può allungarsi per un periodo che supera quello previsto dalla sanzione
Detenzione stupefacenti per uso personale – cosa succede in caso di recidiva
In caso di altra segnalazione anche a distanza di anni, verranno sicuramente comminate le seguenti sanzioni:
- sospensione della patente fino a 3 anni;
- sospensione del passaporto o del porto d’armi fino a 1 anno.
Avv. Luigi DELLA SALA
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