Danno psichico, danno patrimoniale, incapacità lavorativa: a seguito di una errata diagnosi di un tumore maligno ed asportazione del seno, una donna conveniva in giudizio i medici curanti, onde ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
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Danno psichico, danno patrimoniale, incapacità lavorativa: il caso di una errata diagnosi
Il tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, che insistendo per l’integrale riconoscimento del danno subito, proponeva appello, lamentando in sede di gravame sia il mancato accoglimento della richiesta di consulenza psichiatrica sia il mancato riconoscimento di alcune voci di danno – patrimoniale e non patrimoniale.
I giudici di merito confermavano la sentenza impugnata, largamente condivisa anche dai giudici di legittimità.
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Danno psichico, danno patrimoniale, incapacità lavorativa: la consulenza psichiatrica non è un mezzo istruttorio
L’attrice, difatti, proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ.
La Suprema Corte ha posto fine alla vicenda giudiziaria, disattendendo le richieste avanzate per una pluralità di motivazioni.
In primo luogo, con riferimento al mancato riconoscimento del danno psichico, conseguente al mancato accoglimento della richiesta di consulenza psichiatrica, la Corte ha precisato che “…in mancanza di elementi di prova allegati dalla parte (quali, per esempio, certificati di cure mediche in corso per la sofferenza psichica) la mera prospettazione di sintomatologia soggettiva rendeva la consulenza richiesta meramente perlustrativa e non rispettosa del principio dell’onere della prova gravante su danneggiato…”. La consulenza tecnica d’ufficio “non è un mezzo istruttorio in senso proprio … pertanto non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte del fornire la prova di quanto assume”. In tal senso Cass. n. 3130 del 2011; n. 212 del 2006.
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Danno psichico, danno patrimoniale, incapacità lavorativa: la capacità lavorativa generica
Particolarmente delicata invece è la motivazione relativa al mancato riconoscimento in capo alla ricorrente del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa generica da lei invocata e disattesa nei precedenti gradi di giudizio, ovvero anche dagli ermellini.
La Corte di merito, osserva la Suprema Corte, si era espressa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, nella misura in cui “…tra le voci di danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanza in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico …”.
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Danno psichico, danno patrimoniale, incapacità lavorativa: la capacità lavorativa specifica
Peraltro, l’esistenza di postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica – che nel caso de quo sarebbe stata comunque minima – non comporta l’obbligo automatico di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante “… dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso …”
Avv. Cristiano Cominotto
Avv. Raffaele Moretti
AL Assistenza Legale