Tutti noi prestiamo sempre maggiore attenzione al benessere dei nostri amici animali ed anche il mondo del diritto è chiamato ad adeguarsi.
Oggi giorno sono sempre di più i comportamenti che possono essere ricompresi nel reato di maltrattamento; d’altro canto la scelta di tenere con sé un animale domestico determina un cambiamento di vita creando tra il padrone e il proprio animale un legame molto forte.
In base all’art. 544 terc.p.il maltrattamento di animali (introdotto dalla L. 189/2004, modificata dalla successiva L. 201/2010) è un delitto punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro e si configura ogni qual volta un soggetto, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovverosia le prerogative comportamentali naturali della specie di riferimento. La pena è aumentata della metà se dal maltrattamento deriva la morte dell’animale.
A completamento della normativa in materia di maltrattamento di animali deve menzionarsi, altresì, l’art.727 comma 2 c.p. il quale punisce con la pena detentiva dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e, comunque, produttive di grandi sofferenze.
Per completezza si segnala che la citata normativa non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, attività circense, giardini zoologici, né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate.
Danno morale per maltrattamento animali – La condotta
Va evidenziato che la condotta integrante gli estremi del reato di maltrattamento di animali può essere attiva come omissiva per cui non occorre necessariamente provocare una lesione fisica all’animale (ad es. attraverso percosse) ma è sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, etc.) attraverso condotte, per l’appunto, omissive consapevoli delle inflizioni poste in essere.
CHE FARE SE SI È TESTIMONI DI UN MALTRATTAMENTO AI DANNI DI UN ANIMALE?
Le leggi vanno fatte rispettare: chiunque assista a fatti di crudeltà nei confronti di animali ha il dovere di segnalarli alle autorità.
Condizioni di Procedibilità
Il reato di cui all’art. 544 ter c.p. è perseguibile d’ufficio. Pertanto, una volta che l’autorità giudiziaria è venuta a conoscenza del fatto astrattamente riconducibile a tale delitto ha il dovere di procedere anche in assenza di altri impulsi.
La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso qualsiasi ufficio di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale). Non usare raccomandate e/o fax!
E’ molto importante, al fine di consentire una corretta e completa ricostruzione dei fatti, rendere una descrizione dettagliata degli eventi, indicare testimoni, allegare fotografie, riprese video, etc..
MA SE A MALTRATTARE IL PROPRIO CANE NON FOSSE IL PADRONE BENSÌ UN’ALTRA PERSONA?
Chi maltratta un animale deve risarcire anche il danno morale causato al suo padrone. Quindi non solo deve rispondere del danneggiamento di animali altrui – ai sensi dell’ art. 638 c.p.- ma è anche tenuto al risarcimento del danno morale arrecato al padrone.
A CHI CI SI PUÒ RIVOLGERE?
Nel caso in cui si è accusati del reato di maltrattamenti o nel caso in cui il proprio animale abbia subito un maltrattamento, qualunque sia l’entità dello stesso, è opportuno farsi assistere da un legale di fiducia esperto in Diritto Penale.
Avv. Luigi DELLA SALA