Cosa fare in caso di incidente stradale
Come noto l’art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A tale proposito l’art. 148 Codice delle Assicurazioni Private disciplina quella che è la procedura e le specifiche modalità di presentazione della domanda di risarcimento, che di seguito ci proponiamo di analizzare.
Cosa fare in caso di incidente stradale:
1.La richiesta di risarcimento
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento che il danneggiato potrà presentare direttamente all’impresa Assicuratrice del danneggiante, questa dovrà necessariamente contenere una serie di dati/documenti di seguito specificati.
a) Nell’ipotesi di soli danni a cose:
-Nomi degli assicurati;
-Targhe dei veicoli coinvolti;
-Denominazione delle rispettive imprese;
-La dinamica dell’incidente;
-Generalità di eventuali testi;
-Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
-Indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
-Il codice fiscale dei soggetti che hanno diritto al risarcimento.
b) Nell’ipotesi di danni con lesioni oltre ai dati precedentemente elencati, dovranno essere specificati anche:
– Il reddito del danneggiato, la sua attività e l’età;
– L’entità delle lesioni subite e relativa documentazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti;
– Una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. Inail), oppure una dichiarazione che specifichi di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
– In caso di decesso dovrà essere inoltre allegato lo stato di famiglia della vittima.
Laddove la richiesta di risarcimento risulti essere incompleta la Compagnia Assicuratrice sarà tenuta a richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.
Cosa fare in caso di incidente stradale:
2.L’offerta dell’Assicurazione.
La Compagnia Assicuratrice, una volta regolarmente ricevuta la richiesta di risarcimento danni, sarà quindi chiamata a formulare una congrua e motivata offerta al danneggiato, ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta entro:
-30 giorni, per i danni alle cose e al veicolo laddove il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro;
-60 giorni, per i danni alle cose e al veicolo in assenza di modulo di denuncia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;
-90 giorni, in caso di lesioni lievi al conducente (fino al 9% di invalidità permanente).
Laddove la richiesta di risarcimento danni risulti incompleta, i predetti termini resteranno sospesi fino all’effettiva ricezione dei dati mancanti.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro un ugual termine, anche laddove il danneggiato abbia dichiarato di non accettare l’offerta o non abbia fatto pervenire alcuna risposta in merito. In tali ipotesi il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della propria Compagnia e la somma precedente corrisposta verrà imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Si ricorda che a partire dal 9 febbraio 2015, il D.L. n.132/2014 ha imposto l’esperimento della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per un approfondimento a riguardo si rimanda agli articoli precedentemente pubblicati.
Cosa fare in caso di incidente stradale:
3.L’ indennizzo diretto
Si ricorda che il Codice delle Assicurazioni Private, all’art. 149, disciplina il c.d. “indennizzo o risarcimento diretto”. Tale procedura, introdotta con l’obiettivo di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro prevede la possibilità, a determinate condizioni, che a liquidare il danno sia direttamente l’assicurazione del danneggiato e non quella del danneggiante. L’assicurazione della vittima del sinistro provvederà quindi ad anticipare il risarcimento salvo poi ottenere dall’assicurazione di controparte un conguaglio forfetario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
Cosa fare in caso di incidente stradale:
3.1.Quando l’indennizzo diretto è applicabile
-Il sinistro deve consistere nell’urto tra due veicoli a motore;
-Entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
-Entrambi i veicoli devono essere identificati ed assicurati per la responsabilità civile auto;
-Nel caso di sinistri stradali che abbiano prodotto lesioni lievi (inferiori al 9% di invalidità permanente) al conducente.
Cosa fare in caso di incidente stradale:
3.2.Quando l’indennizzo diretto non è applicabile
-Nel caso di sinistri stradali che coinvolgano più veicoli;
-Se uno dei due veicoli non è regolarmente assicurato o non immatricolato/assicurato in Italia;
-Se uno dei due veicoli non è un veicolo a motore;
-Nel caso di sinistri che coinvolgano un pedone, un ciclista o un bene immobile;
-Se uno dei veicoli è un veicolo speciale o una macchina agricola;
-Nel caso di sinistri stradali che abbiano prodotto lesioni gravi (superiori al 9% di invalidità permanente) al conducente.
Cosa fare in caso di incidente stradale:
3.3. Quali danni vengono risarciti
– Quelli subiti dal veicolo assicurato;
– Quelli a cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
– Le lesioni di lieve entità. Con tale espressione, come già specificato, si intende indicare quelle lesioni che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9%.
Per quanto attiene ai danni subiti dal terzo trasportato questi non potranno essere risarciti tramite indennizzo diretto. Tale specifica ipotesi è infatti disciplinata dall’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, il quale prevede che il terzo trasportato debba sempre essere risarcito dalla Compagnia Assicuratrice del vettore.
Avv. Cristiano Cominotto
AL Assistenza Legale