Consenso informato obbligatorio per legge

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Consenso informato obbligatorio per legge: ecco cosa prevede la normativa italiana e come far valere i propri diritti per ottenere un risarcimento danni.Quando si stanno per intraprendere delle cure o un intervento, di qualsiasi natura essi siano, il personale sanitario deve ricordarsi che il consenso informato obbligatorio per legge è imprescindibile. Quello di informare i pazienti dei tipi di trattamento che si stanno per intraprendere e dei relativi rischi che si possono correre è obbligatorio per legge. Questo significa che, se anche i trattamenti o l’intervento dovessero andare perfettamente a buon fine, la mancata firma del paziente sul modulo del consenso informato consente al malato di chiedere un risarcimento danni.

Consenso informato obbligatorio per legge, cosa è?

Innanzitutto, che cosa è il consenso informato? La giurisprudenza lo definisce come “l’assenso dell’interessato a subire un trattamento terapeutico”. Questo è il presupposto di legittimità dell’azione del medico. La libera scelta di sottoporsi ad interventi è infatti tutelata dalla Costituzione e dalla legge italiana. Va inoltre specificato che il consenso deve essere libero e informato e può essere revocato in qualunque momento dal paziente interessato. Quindi, prima di ogni trattamento, il paziente deve essere correttamente informato su terapia e rischi, e in base a queste informazioni dovrà firmare l’apposito modulo.

Consenso informato, cosa dice la legge?

Le leggi che regolamentano il consenso informato partono dalla Costituzione. La quale all’articolo 32 specifica che nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà. Questo principio è stato poi anche confermato a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo del 1997. La quale è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001.

Consenso informato obbligatorio per legge e risarcimento danni

Come detto, essendo il consenso informato obbligatorio per legge, si può ottenere un congruo risarcimento danni in caso si subiscano dei trattamenti medici senza che lo stesso venga effettuato al paziente. Questo anche se i trattamenti vanno a buon fine. A chiarire questo aspetto è stata di recente una sentenza della Cassazione, la n. 10414/15. In questa sentenza i Giudici hanno chiarito come il mancato consenso informato rappresenti di per sé un illecito che dà diritto al risarcimento del danno. In casi come questo, sempre secondo gli ermellini, l’omessa informazione lede il diritto al’’autodeterminazione del malato.

Malasanità, come muoversi per ottenere un risarcimento danni

La prima cosa da tenere a mente quando si pensa di essere stati vittime di un caso di malasanità è che:

  • Solo un medico può affermare se vi sia stato un errore da parte di un sanitario o dell’ospedale.

Quindi il primo consiglio è quello di rivolgersi a un avvocato affinchè quest’ultimo, con la collaborazione di un medico legale, possa capire se vi siano gli estremi per un caso di malasanità o meno. Ma per fare questo è necessario entrare in possesso di tutta la documentazione necessaria sul proprio caso, è quindi fondamentale:

  • Richiedere tutte le cartelle cliniche sul proprio caso.

Se si pensa di essere stati vittime di un caso di malasanità, il consiglio è quello di non lasciar passare troppo tempo e di rivolgersi a un legale così che i propri diritti vengano tutelati al meglio fin da subito.

AL Assistenza Legale

Dott. Claudio Bonato

www.alassistenzalegale.it

Consenso informato obbligatorio per legge

 

 

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