Oggi, a seguito del D.Lgs. n. 8/2016 che prevede la depenalizzazione di una serie di reati, la norma è stata riscritta e il compimento di atti osceni in luogo pubblico è punito con sanzioni amministrative salvo che per alcune ipotesi particolarmente gravi per le quali resta la pena della reclusione.
Il nuovo dettato dell’art. 527 è il seguente:“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se compimento di atti osceni in luogo pubblico è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.
In base all’art. 527 c.p. vengono considerati giuridicamente il compimento di atti osceni in luogo pubblico, tutti quegli atti (soprattutto riguardanti la sfera sessuale) che, se compiuti in presenza della collettività, possono metterne in pericolo o offenderne il comune sentimento del pudore.
La condotta deve essere realizzata in un luogo pubblico, aperto al pubblico oppure in un luogo esposto al pubblico.
- per luogo pubblico si intende un luogo continuativamente libero a tutti o a un numero indeterminato di persone (ad esempio, una piazza);
- per luogo aperto al pubblico si intende un luogo, anche privato, al quale può accedere un numero indeterminato ovvero un’intera categoria di persone solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo (ad esempio una biblioteca, un cinema ecc.);
- per luogo esposto al pubblico si intende un luogo non accessibile a tutti ma facile oggetto di osservazione da un numero indeterminato di soggetti.
CHE FARE IN CASO DI DENUNCIA
Nel caso in cui si è accusati del reato di compimento di atti osceni in luogo pubblico è opportuno farsi assistere da un legale di fiducia esperto in Diritto Penale.
Avv. Luigi DELLA SALA
Commettere atti osceni in luogo pubblico
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