Colpa grave, risarcimento del danno e danni punitivi

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Colpa grave, risarcimento del danno e danni punitivi: scopri come il giudizio della Cassazione permette di ottenere un indennizzo per i torti subiti.Colpa grave, risarcimento del danno e danni punitivi: il giudizio positivo della Cassazione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito l’apertura del nostro ordinamento alla figura dei danni punitivi.

Istituto meglio noto negli ordinamenti stranieri e di origine anglosassone con il nome di “punitive damages”, i danni punitivi consistono nel riconoscimento di un risarcimento ulteriore nei confronti di un soggetto danneggiato per fatto illecito che si va ad aggiungere a quello riconosciuto per la semplice compensazione del torto subito e restaurazione della sua sfera patrimoniale. Sino ad oggi i punitive damages hanno trovato applicazione principalmente nell’ordinamento statunitense. Ai fini della corresponsione di tale forma di risarcimento al danneggiato è necessario che egli sia in grado di provare che il danneggiante ha commesso un torto ed arrecato un danno agendo con “malice” o “gross negligence”, figure di ordinamento anglosassone riconducibili al concetto italiano di dolo o colpa grave.

La ratio dietro tale istituto sta nell’intento di ampliare la semplice funzione risarcitoria delle condanne al risarcimento del danno per illecito civile con una vera e propria funzione punitiva e deterrente del comportamento antigiuridico. Viene dunque prevista un’ulteriore sanzione che colpisce direttamente il danneggiante nei cui confronti non sussiste un semplice obbligo di ripristinare o compensare la vittima per il danno subito in seguito al fatto illecito, ma un vero e proprio rimprovero di colpevolezza. Rimprovero che è quantificabile in una somma di denaro che spetta proprio al soggetto che ha subito il danno. Si ritiene in sostanza che, nel caso in cui il danno sia stato commesso con vero e proprio dolo, colui che ha commesso il fatto illecito non debba solo essere condannato a riparare il danno, ma debba anche essere ulteriormente punito per la commissione del fatto stesso.

Per questi motivi, i punitive damages sono considerati come un istituto al confine tra il diritto civile, che di norma garantisce il risarcimento del danno in seguito a fatti illeciti, e il diritto penale che, diversamente, mira a punire il reo e le cui sanzioni si fondano su principi di deterrenza.

Questa doppia natura dei danni punitivi ha impedito per lunghi anni la loro applicazione all’interno dell’ordinamento italiano. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di recepire tale istituto straniero, si era infatti più volte pronunciata in senso negativo, statuendo che “nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l’idea della punizione e della  sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all’accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall’illecito e non può considerarsi provata in re ipsa. È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell’obbligato” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1182/2007).

In sostanza, così come successivamente ribadito dalla stessa Corte (sentenza n. 1782/2012), il risarcimento del danno previsto in sede civile doveva essere concepito solamente come ristoro per il pregiudizio subito dal danneggiato, senza alcuna ulteriore previsione punitiva nei confronti del danneggiante, anche se per colpa grave. Ciò che l’orientamento prevalente della Suprema Corte intendeva evitare era che si creassero forme di arricchimento indebito o senza giusta causa.

In poche parole, il danneggiato non poteva arricchirsi per via del danno subito, ma solamente ottenere una giusta compensazione capace di sanare la sua sfera patrimoniale. Il risarcimento doveva porsi in maniera del tutto neutrale nei confronti della vittima del fatto illecito ed essere volto solamente a ripristinare lo status quo precedente al fatto illecito.

L’autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale aveva infatti relegato, a detta degli ermellini, alla prima solamente funzioni reintegratorie, riparatorie e consolatorie del danno, ed esclusivamente alla seconda funzioni sanzionatorie e deterrenti.

Colpa grave, risarcimento del danno e danni punitivi: la sentenza della Corte di Cassazione

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezioni Civili Unite, sentenza n. 16601/2017) sembraColpa grave, risarcimento del danno e danni punitivi: scopri come il giudizio della Cassazione permette di ottenere un indennizzo per i torti subiti. tuttavia avere aperto uno spiraglio circa la compatibilità tra i danni punitivi e l’ordinamento italiano.

Il caso dal quale ha avuto origine la pronuncia della Suprema Corte è avvenuto negli Stati Uniti dove un motociclista ha subito, a causa di un incidente, delle lesioni dovute anche ed in parte a un casco difettoso prodotto da una società italiana e successivamente rivenduto da un’altra società. Il giudice statunitense, chiamato a pronunciarsi sul caso, ha emesso sentenza di condanna al risarcimento del danno, riconoscendo parte della somma a titolo di danno punitivo, manlevando la società rivenditrice nei confronti della produttrice italiana e scaricando sostanzialmente il peso delle conseguenze patrimoniali in capo a quest’ultima.

In seguito della delibazione della sentenza straniera da parte della Corte di Appello di Venezia, che ha sostanzialmente confermato l’esito della pronuncia del giudice statunitense, la società produttrice ricorreva in Cassazione.

La Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato la questione di particolare importanza e dopo averla rimessa allo scrutinio delle Sezioni Unite, si è pronunciata ritenendo il ricorso infondato, affrontando il dibattuto tema dell’esclusione dei danni punitivi nell’ordinamento italiano.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, il risarcimento da responsabilità civile vigente nell’ordinamento italiano, pur avendo quale scopo diretto e immediato quello di sanare la sfera patrimoniale del danneggiato vittima di fatto illecito, non è completamente incompatibile con funzioni di deterrenza e sanzionatorie del responsabile civile che in ogni caso fanno parte dell’ordinamento nel suo complesso.

Colpa grave, risarcimento del danno e danni punitivi: scopri come il giudizio della Cassazione permette di ottenere un indennizzo per i torti subiti.La sentenza straniera, che condanna dunque un soggetto al risarcimento di una somma ulteriore al semplice ristoro dei danni, ossia al pagamento dei cosiddetti danni punitivi, “non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano”.

Ai fini del riconoscimento all’interno del nostro ordinamento di un provvedimento straniero che riconosca tale figura di danni, occorre tuttavia che il giudice italiano si accerti che il provvedimento sia stato emanato “su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi”, nonché la sua compatibilità con l’ordine pubblico interno.

La sancita compatibilità tra i danni punitivi (quindi per dolo o colpa grave) riconosciuti da una sentenza all’estero e l’ordinamento italiano non implica tuttavia un’applicazione immediata dell’istituto all’interno del nostro sistema giuridico. I danni punitivi, difatti, pur non essendo completamente estranei ai principi del nostro ordinamento, non possono essere considerati desumibili dalla figura di responsabilità per fatto illecito sancita dall’art. 2043 c.c. .  Si rende dunque necessario l’intervento del legislatore ai fini di una corretta previsione giuridica di tale nuova ed ulteriore figura di danno all’interno dell’ordinamento italiano.

La pronuncia della Corte di Cassazione rimane comunque di estrema importanza poiché, sancendo la compatibilità in astratto di tale figura ai principi del nostro sistema giuridico, spalanca le porte verso sostanziali modifiche dell’istituto della responsabilità civile.

Avv. Cristiano Cominotto – Dott. Antonio Sutera

www.alassistenzalegale.it

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