CADUTO DA CAVALLO RISARCITI I DANNI DAL MANEGGIO

Tu sei qui:

caduto da cavallo risarciti i danniCaduto da cavallo risarciti i danni, con la sentenza n. 7093/2015 la Corte di Cassazione ha posto fine ad una vicenda giudiziaria azionata da una donna nei confronti del gestore di una scuola di equitazione per una caduta da cavallo.

  • Caduto da cavallo risarciti i danni – l’art. 2052 c.c. (danno da animali)

La Suprema Corte confermava la sentenza impugnata sancendo la responsabilità del gestore per le lesioni personali subite da parte attrice.

Il ricorrente aveva adito la Corte di Cassazione sostenendo l’erronea applicazione da parte della Corte d’Appello dell’art. 2052 c.c. (danno da animali) il quale dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

L’erronea applicazione della norma al caso di specie, a suo dire, sarebbe da individuare in due ragioni: innanzitutto perché nell’equitazione, al pari di ogni altra attività sportiva, agonistica o non, è insito il rischio di un incidente, ma anche perché la norma di cui al predetto articolo si riferisce ai soli danni causati dall’animale a persone che accidentalmente vengano a contatto con esso, mentre in un maneggio il contatto tra l’animale e l’utente è perfettamente voluto da quest’ultimo.

  • Caduto da cavallo risarciti i danni – l’art.2050 c.c. (esercizio da attività pericolosa)

Secondo parte ricorrente la corte d’appello avrebbe dovuto applicare al caso di specie l’art. 2050 c.c. (esercizio da attività pericolosa) il quale dispone che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a valutare il danno”, prova tra l’altro dal ricorrente sufficientemente data in entrambi i gradi di giudizio.

I Giudici del Palazzaccio, ritenendo inammissibili i motivi di doglianza di parte ricorrente, con la sentenza in parola hanno sostenuto in primo luogo che “la valutazione dell’equitazione come attività pericolosa non può essere compiuta in astratto, ma deve essere accertata in base alle modalità con cui viene impartito l’insegnamento, alle caratteristiche degli animali impiegati e alla qualità degli allievi”.

  • Caduto da cavallo risarciti i danni – la Cassazione n. 7093/2015

La S.C. riconducendo la questione nell’alveo di cui all’art. 2052 c.c. ha stabilito che il ricorrente, per andare esente da ogni responsabilità avrebbe dovuto offrire la prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso, invece il fatto di aver assegnato “ad un allievo non esperto un animale potenzialmente nervoso è condotta inidonea alla prevenzione del rischio”.

  • Caduto da cavallo risarciti i danni – confermata la responsabilità del maneggio

Peraltro lo stesso ricorrente già nei primi gradi del giudizio aveva affermato che l’animale, solitamente tranquillo, in alcune occasioni si era dimostrato nervoso.

Gli ermellini pertanto hanno confermato la responsabilità civile del gestore del maneggio, condannandolo alle spese.

Avv. Cristiano Cominotto

Avv. Raffaele Moretti

AL Assistenza Legale

www.alassistenzalegale.it

Caduto da cavallo risarciti i danni

image_pdfScarica articolo in formato PDF