Il caso Sanrio e le restrizioni alle vendite transfrontaliere. La recente sentenza della Commisisone europea – Direzione generale per la concorrenza ripropone una questione ampiamente dibattuta in materia di diritto antitrust.
La recente sanzione inflitta dalla Commissione europea – Direzione generale per la concorrenza, in data 9 luglio 2019, alla società giapponese Sanrio Company Ltd. per avere introdotto restrizioni alle vendite transfrontaliere di prodotti raffiguranti il noto personaggio Hello Kitty, riguarda il settore dei prodotti di merchandising, come tali soggetti a licenza e contenenti uno o più loghi o immagini protetti o come marchi registrati o come diritti d’autore.
Le imprese licenzianti, come nel caso in esame la Sanrio, concedono ai licenziatari di utilizzare uno o più diritti di proprietà industriale relativi a un determinato prodotto. Così è stato per la gattina antropomorfa Hello Kitty, insieme ad altri personaggi della Sanrio, come My Melody, Little twin stars, Keroppi e Chococat.
La Commissione europea avviò nel giugno 2017 un’indagine antritrust per verificare se Sanrio avesse o no imposto agli operatori commerciali restrizioni volte a limitare o impedire le vendite transfrontaliere, anche online, di prodotti oggetto di licenza all’interno del mercato unico dell’Unione Europea.
All’esito dell’istruttoria la Commissione ha dovuto contestare a Sanrio una serie di misure atte a limitare le vendite dei licenziatari al di fuori del territorio di competenza (del tipo divieti espliciti di vendita, obblighi di reindirizzare a Sanrio richieste provenienti da fuori il territorio di competenza, limitazioni relative alle lingue utilizzate sui prodotti).
La Commissione ha così sentenziato che le pratiche illegali di Sanrio, avvenute per 11 anni (da gennaio 2008 al dicembre 2018), hanno creato barriere all’ingresso nel mercato unico e precluso ai licenziatari le vendite transfrontaliere nel mercato europeo, a discapito anche dei consumatori finali.
Riportiamo le parole in proposito della commissaria responsabile per la concorrenza Margrethe Vestager il giorno della sentenza: “La decisione odierna conferma che non si può impedire agli operatori commerciali che vendono prodotti soggetti a licenza di vendere tali prodotti in altri paesi. Le restrizioni di questo tipo comportano la riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori e talvolta l’aumento del prezzo dei prodotti e sono contrarie alle norme UE in materia di antitrust. I consumatori – sia che comprino una tazza Hello Kitty che un giocattolo Chococat – possono ora godere di uno dei principali vantaggi del mercato unico, vale a dire la possibilità di acquistare i prodotti ovunque in Europa per avere accesso alle offerte più vantaggiose”.
E la multa di 6.222.000 poteva essere più consistente se Sanrio non avesse collaborato attivamente con la Commissione per fornire tutti gli elementi di prova della pratica anticoncorrenziale: la Commissione ha dovuto cioè riconoscere tale “pentimento operoso” riducendo la sanzione del 40%.
Nella seguente immagine, ripresa dal comunicato-stampa nel sito della Commissione come gran parte di queste note, viene chiarito il meccanismo delle “cross border sales restricted” da parte di Sanrio.
D’altra parte, come chiarito dalla stessa Commissione, indagini analoghe hanno riguardato la Nike e la Universal Studios, facendo emergere la violazione dell’art. 101 del TFUE Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che vieta gli accordi tra imprese intesi a impedire restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato unico UE.
Precisa la Commissione, alla fine del comunicato stampa, che le azioni di risarcimento del danno avanti i giudici nazionali da parte delle imprese concorrenti vittime dell’accertato comportamento anticoncorrenziale di Sanrio, potranno seguire le linee guida della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che facilita le vittime di pratiche anticoncorrenziali ottenere celermente un risarcimento.
La Commissione ha predisposto all’uopo uno strumento di segnalazione anonima che agevola la segnalazione di comportamenti anticoncorrenziali da parte dei cittadini.
Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24