La corte di cassazione ha messo in evidenza come sia passibile di multa chi non si avvale dell’attraversamento pedonale entro 100 metri.
Ciò tuttavia a nostro parere non può concludersi con una responsabilità del pedone nella causazione di un eventuale sinistro, in quanto le circostanze dell’incidente vanno valutate nel loro complesso.
Purtroppo la problematica degli investimenti dei pedoni al di fuori delle strisce pedonali è questione da sempre dibattuta nell’ambito della aule dei tribunali. E’ noto infatti che il principio del concorso di colpa prevede che la percentuale di responsabilità venga ripartita tra entrambe le parti (anche in misura non uguale), in tutti quei casi in cui si possa parlare di una concausa dell’evento lesivo. In questi casi sarà pertanto il giudice che dovrà valutare il grado delle rispettive responsabilità valutando il caso concreto .
Il pedone ha l’obbligo di attraversare sulle strisce (Cassazione 14101/2002).
I pedoni hanno l’obbligo di attraversare la strada sulle strisce pedonali, salvo che queste ultime si trovino ad una distanza superiore di 100 metri dal punto di attraversamento. Il principio, sancito dal Codice della Strada, è stato ribadito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso di due pedoni, ha sottolineato da un lato che il pedone che non si avvale delle strisce è passibile di multa, dall’altro che, però, il giudice può basarsi su semplici presunzioni per ricostruire il punto esatto dell’attraversamento, ma deve compiere una analisi approfondita e dettagliata, motivando le proprie decisioni (2 dicembre 2002).
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.14101/2002.
Commento introduttivo a cura dell’ avv.Cristiano Cominotto
AL Assistenza Legale