Approfondimento su ordinanza Cass. 10686-2023

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Approfondimento su ordinanza Cass. 10686-2023 La S.C. riconosce la possibilità di riparare il veicolo anche se il costo è superiore al valore commerciale, purchè non ne consegua arricchimento per il danneggiato (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 10686/2023).

Con l’ordinanza n. 10686 pubblicata il 20 aprile 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha recentemente precisato il proprio orientamento su un tema da anni dibattuto in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, relativo alla opportunità per il soggetto danneggiato di optare per la liquidazione in forma specifica – e, quindi, di procedere alla riparazione del veicolo incidentato – anche nel caso in cui i costi di riparazione superino il valore commerciale del mezzo.

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Ed invero, con la citata pronuncia la Suprema Corte ha riconosciuto tale possibilità a condizione, però, che ciò non comporti un indebito arricchimento per il danneggiato.

In particolare, la Suprema Corte ha esaminato – e ritenuto fondato – il motivo di ricorso con il quale veniva censurata la liquidazione del danno per equivalente (in relazione, quindi, al valore ante sinistro del mezzo) piuttosto che in forma specifica (in relazione al costo delle riparazioni eseguite) e si è soffermata sul riferimento alla “eccessiva onerosità” contenuto nell’art. 2058 cod. civ., disposizione che prevede, al primo comma, che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile e, al secondo comma, che tuttavia il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.

La Corte, invero, valutando sempre opportuno un bilanciamento tra l’esigenza di porre il danneggiato nella condizione antecedente al sinistro e quella di non gravare il debitore di un costo sproporzionato, ha ritenuto che l’eventuale locupletazione per il danneggiato possa costituire elemento idoneo ad orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria.

Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 2058, comma 2, c.c., quindi, la S.C. ha statuito che “la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”.

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In altre parole la pronuncia in esame, pur tenendo sempre a mente il rispetto del bilanciamento degli interessi delle parti, autorizza a ritenere che il danneggiato possa preferire la riparazione del veicolo incidentato al risarcimento per equivalente, anche ove il costo superi, anche in misura sensibile, il valore commerciale del veicolo, purchè non ne consegua un indebito arricchimento per il danneggiato, quale si avrebbe in conseguenza di un aumento di valore del mezzo a seguito della riparazione.

Nella medesima pronuncia, la Corte ha altresì considerato che la parte danneggiata potrebbe avere apprezzabili ragioni per preferire la riparazione del proprio veicolo in luogo di un risarcimento per equivalente, ragioni che potrebbero individuarsi, ad esempio, nella difficile reperibilità di un mezzo equipollente sul mercato, nella lunghezza dei tempi e nei rischi insiti nella ricerca di un veicolo simile, che successivamente potrebbe rivelarsi non affidabile come il proprio.

Da ultimo, interessante appare anche il percorso logico seguito dagli Ermellini, nella parte in cui, in tema di costi necessari per la sostituzione del veicolo danneggiato – spese di rottamazione, costi per nuova immatricolazione, bollo non goduto e fermo per recupero analogo mezzo – si è chiarito che “laddove il danneggiato decida -com’è suo diritto- di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo”.

I suddetti costi, quindi, nell’ottica di non riconoscere al responsabile una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia optato per la riparazione del mezzo in luogo di un risarcimento per equivalente, dovranno essere risarciti anche ove non effettivamente sostenuti dal danneggiato in ragione della decisione di riparare il veicolo.

Avv. Ugo Arcuri – A.L. Assistenza Legale

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