Articolo a cura dell’Avv. Fabio Penso
Autodichiarazione:
Il nuovo modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 oltre ad indicare che il soggetto che lo sottoscrive dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19, prevede che vada indicato anche l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento, nonché il luogo di destinazione. Prevedendo anche misure maggiormente restrittive a secondo della propria regione di residenza. Infine, il modello aggiornato prevede anche che il dichiarante debba indicare oltre alla residenza anche il proprio domicilio.
Pertanto, ognuno dovrà indicare, pur non sapendolo (nel caso di soggetto asintomatico risultato poi positivo mediante controlli successivi al Covid-19) di non essere positivo.
È bene chiarire subito che se il soggetto non ha sintomi: non ha febbre, non ha tosse, non è in quarantena ed esce di casa nei casi espressamente previsti dalla legge, correttamente attesta di non essere risultato positivo al virus. In questo modo non potrà incorrere in alcuna violazione di legge e quindi non potrà subire conseguenze negative.
Motivazioni per poter uscire di casa
Tutte le attività sono sospese, fatta eccezione per alcune espressamente previste, quindi sono prestabiliti solo alcuni casi tassativi per poter lasciare la propria abitazione: ragioni di salute, esigenza di fare la spesa, esigenza di svolgere attività lavorativa, o di rientrare nella propria abitazione; Sempre evitando il formarsi di gruppi ed assembramenti.
Diversamente, i cittadini che vengono trovati lontani dalle proprie abitazioni, fuori dei casi previsti dalla legge, pur non rischiando più la violazione dell’art. 650 c.p. escluso dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio del 25.03.2020, rischiano comunque l’applicazione delle seguenti norme:
Da un lato c’è l’ipotesi della violazione dell’obbligo di restare a casa fuori dai casi previsti dalla legge che oggi prevede una sanzione amministrativa per chi viola le regole anti-contagio di una multa da € 400 ad € 3.000.
Il decreto stabilisce, inoltre, che “se il mancato rispetto dei divieti consegue all’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.
In caso, poi, di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Dall’altro lato, però, nei casi di divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, il decreto prevede la pena dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da € 500 ad € 5.000, salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452.
Inoltre, visto che il modulo di autodichiarazione richiede espressamente di attestare di non essere in quarantena, se dovesse invece essere attestato il falso, subentra anche un’ulteriore responsabilità penale perché viene in rilievo l’art. 483 cp come falsità nell’attestazione che prevede una pena fino a 2 anni di reclusione.
Un’ulteriore ipotesi di reato ancora più grave, è prevista nell’ipotesi in cui, se una persona ha la febbre, o è a conoscenza di essere positivo, e gli viene imposto il periodo di quarantena; uscendo di casa, non solo trasgredisce il provvedimento dell’autorità, ma commette un altro potenziale reato ancor più grave rispondendo del reato di diffusione colposa di epidemia che prevede una pena fino a 5 anni di reclusione
Infine, per i commercianti, che non rispettano l’obbligo di chiusura degli esercizi commerciali, è invece prevista la sanzione amministrativa della “chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.
Conseguenze
Aver riportato una condanna, a seguito di un processo penale, determina una pluralità di problematiche:
innanzitutto, la condanna risulterà nel casellario giudiziale, rendendo impossibile accedere ad alcuni concorsi pubblici, inoltre, il soggetto può anche essere escluso dall’inserimento in aziende private che chiedono spesso di produrre il certificato penale quando devono procedere alle assunzioni.
Se poi queste condanne si sommano ad ulteriori violazioni penali o a precedenti condanne per altri reati, allora le conseguenze saranno anche maggiori.
Avv. Fabio Penso