Venex v. Venus. E’ nullo il marchio confondibile foneticamente e visivamente con uno precedente.
Il giudizio di confondibilità tra due marchi, alla base di un’azione di contraffazione promossa da un’impresa verso l’impresa concorrente, va condotto tenendo conto dell’impressione complessiva che ha il consumatore medio, il quale non si sofferma in un’analisi ragionata su singoli elementi dei prodotti, ma compie un giudizio sintetico dipendente dal contesto cromatico, grafico e fonetico. …