Superbonus: verifiche fiscali e responsabilità del cessionario nel credito fiscale

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Il Superbonus ha rappresentato un’opportunità significativa non solo per le aziende del settore edile, ma anche per coloro che intendono acquistare crediti fiscali. Tuttavia, trattandosi di un campo complesso e delicato come quello fiscale, è essenziale avere una chiara comprensione dei potenziali esiti delle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate. È importante notare che, sebbene l’asseverazione tecnica e il visto di conformità siano prerequisiti fondamentali per la creazione del credito, non garantiscono l’assenza di ulteriori controlli da parte dell’Agenzia. – Superbonus: verifiche fiscali e responsabilità del cessionario nel credito fiscale.

Le verifiche si articolano su tre distinti “livelli”. Il primo livello è quello del “controllo automatizzato“, previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. 600/73, dove l’amministrazione utilizza procedure automatizzate per identificare errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni dei contribuenti. I

n questo contesto, l’Agenzia può correggere i crediti d’imposta sulla base dei dati disponibili, con un termine di decadenza fissato all’art. 25 del D.P.R. 602/73, che richiede notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il secondo livello riguarda il “controllo formale” secondo l’art. 36-ter del D.P.R. 600/73. In questo caso, gli uffici periferici possono esaminare le dichiarazioni in base a criteri selettivi stabiliti dal Ministro delle Finanze. Dopo tale controllo, l’Agenzia può richiedere ulteriori documenti o chiarimenti, ricalcolando i crediti d’imposta in base ai dati ricevuti. Anche qui, esiste un termine di decadenza: la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno dopo la dichiarazione.

Per leggere l’intero articolo a firma dell’Avv. Stefano Scalbi – dipartimento di diritto tributario di A.L. Assistenza Legale su Norme & Tributi Plus de IlSole24Ore clicca qui.

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