Quando si ha la sfortuna di subire un incidente stradale spesso non si sa come muoversi. Veniamo assaliti da molteplici domande: Cosa fare? Come denunciare un sinistro stradale?
Ecco alcuni pratici consigli per ottenere quantomeno un adeguato risarcimento danni da sinistro stradale.
Invio denuncia
La constatazione amichevole d’indicente (Modulo Blu) deve essere inviata alla compagnia di assicurazioni entro tre giorni dalla data del sinistro stradale, compilata e firmata da tutte le parti coinvolte.
Risarcimento diretto
La parte lesa può adottare la procedura di risarcimento diretto e ottenere il risarcimento danni da sinistro stradale direttamente dalla sua compagnia nel giro di tre mesi al massimo.
La procedura di risarcimento diretto si applica esclusivamente se l’incidente ha coinvolto due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia e può riguardare i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nel limite delle lesioni di lieve entità (ossia con una percentuale di invalidità non superiore al 9%).
Risarcimento con procedura ordinaria
Nei casi in cui il risarcimento diretto non sia applicabile bisogna seguire la procedura ordinaria e la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale dovrà essere presentata alla compagnia del responsabile del sinistro.
Termini per l’offerta di risarcimento
La Compagnia assicuratrice deve formulare una congrua offerta di risarcimento entro i seguenti termini:
– 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose, ma solo in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
– 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose, qualora la denuncia di sinistro sia sottoscritta dal solo danneggiato;
– 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona, salvo accertamenti necessari alla valutazione del danno alla persona.
Accettazione o rifuito dell’offerta
L’offerta della compagnia assicuratrice può essere accettata, rifiutata o ignorata. In ogni caso, la compagnia pagherà la cifra proposta. Se si deciderà di procedere in giudizio, perchè insoddisfatti del risarcimento che è stato liquidato, quella cifra avrà comunque la funzione di acconto. Bisogna però fare molta attenzione e non firmare alcuna liberatoria che sollevi la compagnia assicuratrice da ogni altro pagamento e che quindi impedisca di proseguire il contenzioso in sede civile.
Le offerte delle compagnie non sempre sono soddisfacenti. È bene perciò valutare, soprattutto per danni di non lieve entità, di farsi assistere, nella fase di quantificazione dei danni e addebito delle responsabilità, da un Avvocato e, in caso di lesioni, da un Medico Legale. Contatta AL Assistenza Legale!