
L’articolo in questione prevede che se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 (omicidio e lesioni colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste.
Responsabilità penale del medico: esclusione di responsabilità del medico
Responsabilità penale del medico: art. 5 della legge Gelli
Viene quindi fatto un espresso richiamo all’art. 5 della legge Gelli che disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, cui si devono attenere tutti gli esercenti le professioni sanitarie.
Tale disposizione prevede che le linee guida debbano essere elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private, nonché da società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche iscritte in un apposito albo tenuto dal Ministero della Salute, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge Gelli, e cioè entro 90 giorni dal 1 aprile 2017.
Per poter risultare iscritte all’albo in questione le società e associazioni tecnico scientifiche dovranno rispettare precisi requisiti, tra cui la costituzione mediante atto pubblico e la rappresentatività a livello nazionale.
Responsabilità penale del medico: Sistema Nazionale per le linee guida
Ovviamente le raccomandazioni cui si sia attenuto il singolo medico nell’esercizio della professione, per poter escludere la punibilità del medico stesso, devono risultare adeguate alla specificità del caso concreto in esame.
In mancanza di tali raccomandazioni previste dalle linee guida tutti gli operatori sanitari dovranno attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Responsabilità penale del medico: cosa accadeva in precedenza
Responsabilità penale del medico: nuove introduzioni
Oltre a tale rilievo, la legge Gelli introduce anche un’altra novità rispetto alla legge Balduzzi, sicuramente più rilevante.

Oggi, invece, non risulta più alcuna distinzione tra colpa lieve e colpa grave: viene previsto unicamente che sia esclusa la responsabilità del medico che abbia agito con imperizia, essendosi però attenuto a quanto previsto da raccomandazioni e buone pratiche accreditate.
Viene quindi abrogato il citato primo comma dell’art. 3 del decreto legge 158/2012.
Avv. Cristiano Cominotto
D.ssa Aurora Orchidea Ventura


