La legge Gelli ha profondamente modificato la disciplina della responsabilità penale del medico. In particolare, l’art. 6 della legge inserisce un nuovo comma all’art. 590 del codice penale, il comma sexies, relativo alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
L’articolo in questione prevede che se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 (omicidio e lesioni colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste.
Responsabilità penale del medico: esclusione di responsabilità del medico
È però prevista dal comma due dell’art. 6 un’ipotesi di esclusione di responsabilità del medico, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il medico abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o le buone pratiche clinico assistenziali.
Responsabilità penale del medico: art. 5 della legge Gelli
Viene quindi fatto un espresso richiamo all’art. 5 della legge Gelli che disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, cui si devono attenere tutti gli esercenti le professioni sanitarie.
Tale disposizione prevede che le linee guida debbano essere elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private, nonché da società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche iscritte in un apposito albo tenuto dal Ministero della Salute, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge Gelli, e cioè entro 90 giorni dal 1 aprile 2017.
Per poter risultare iscritte all’albo in questione le società e associazioni tecnico scientifiche dovranno rispettare precisi requisiti, tra cui la costituzione mediante atto pubblico e la rappresentatività a livello nazionale.
Responsabilità penale del medico: Sistema Nazionale per le linee guida
È inoltre prevista l’istituzione di un Sistema Nazionale per le linee guida (SNLG), disciplinato dal Ministero della Salute con decreto da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Ovviamente le raccomandazioni cui si sia attenuto il singolo medico nell’esercizio della professione, per poter escludere la punibilità del medico stesso, devono risultare adeguate alla specificità del caso concreto in esame.
In mancanza di tali raccomandazioni previste dalle linee guida tutti gli operatori sanitari dovranno attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Responsabilità penale del medico: cosa accadeva in precedenza
Anche nella previgente legge Balduzzi veniva fatto riferimento alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, ma il provvedimento risultava meno incisivo. Difatti, si faceva un generico riferimento alle linee guide e alle pratiche accreditate, senza specificare dove e come queste fossero reperibili per gli esercenti la professione medica: oggi, invece, le linee guida rilevanti sono quelle definite da enti e società iscritti in apposito albo, contribuendo quindi a una maggiore certezza nell’operato dei medici.
Responsabilità penale del medico: nuove introduzioni
Oltre a tale rilievo, la legge Gelli introduce anche un’altra novità rispetto alla legge Balduzzi, sicuramente più rilevante.
L’art. 3 del decreto legge 158/2012 (previgente legge Balduzzi) stabiliva: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Pertanto, era esclusa la punibilità del medico che si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche esclusivamente in caso di colpa lieve.
Oggi, invece, non risulta più alcuna distinzione tra colpa lieve e colpa grave: viene previsto unicamente che sia esclusa la responsabilità del medico che abbia agito con imperizia, essendosi però attenuto a quanto previsto da raccomandazioni e buone pratiche accreditate.
Viene quindi abrogato il citato primo comma dell’art. 3 del decreto legge 158/2012.
Avv. Cristiano Cominotto
D.ssa Aurora Orchidea Ventura