Gli obiettivi della nuova normativa in materia di responsabilità medica
Con la legge n. 24 dell’8 marzo 2017 sono state introdotte nuove “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrerà in vigore il 1° aprile 2017.
La legge n. 24/2017, nota anche come Disegno di Legge Gelli dal nome del suo relatore, risulta dalla congiunzione di diversi disegni di legge, in particolare il DDL 1131 e il DDL 1648, che sono stati assorbiti dal DDL Gelli, il cui testo è stato adottato come base per proseguire la discussione.
Il DDL è stato approvato dalla Camera il 28 gennaio 2016 per poi essere trasmesso al Senato che lo ha approvato in data 11 gennaio 2017, in seguito all’introduzione di alcune modifiche ad opera della Commissione Igiene e Sanità.
Responsabilità medica legge Gelli: cosa comporta
La legge comporta la riforma della disciplina della responsabilità medica sotto diversi aspetti, in ambito civile e penale, cercando di portare a un equilibrio tra la tutela del paziente vittima di errore medico e la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria.
Tale tentativo di raggiungere un equilibrio si rispecchia anche nella struttura del provvedimento, che sembra diviso in due sezioni, la prima dedicata alla tutela del paziente e la seconda relativa invece alla responsabilità della struttura sanitaria e del medico.
Responsabilità medica legge Gelli: gli obiettivi
L’obiettivo principale è quello della sicurezza delle cure, come sancito dall’art. 1 della legge stessa, che afferma come la sicurezza delle cure sia parte costitutiva del diritto alla salute, perseguito quindi sia nell’interesse del singolo che della collettività.
L’ espressa volontà del Legislatore è di porre un argine a quel fenomeno noto come medicina difensiva. Intendo quel fenomeno che si configura tutte le volte in cui un medico prescrive numerose visite ed esami anche superflui, per cautelarsi da possibili denunce e azioni civili da parte di pazienti insoddisfatti. Difatti, come ha affermato lo stesso Federico Gelli, “l’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute”.
Responsabilità medica legge Gelli: i benefici per lo Stato
È evidente come una tale tendenza comporti costi altissimi per il Sistema Sanitario Nazionale: come è stato rilevato dal Ministero della Salute, il costo della medicina difensiva si aggira intorno al 10,5 % del totale della spesa sanitaria.
In particolare, secondo un’indagine dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che ha intervistato circa 1500 medici ospedalieri, le cause principali della medicina difensiva sarebbero da ricercare nella legislazione sfavorevole per il medico (secondo il 31% degli intervistati) e nel rischio di essere citati in giudizio (secondo il 28% degli intervistati).
Responsabilità medica legge Gelli: la precedente legge Balduzzi
Già la precedente Legge Balduzzi (decreto legislativo n. 158/2012, convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) aveva tentato di arginare il fenomeno della medicina difensiva, senza però riuscire a raggiungere i risultati sperati.
In particolare, l’articolo 3 del decreto aveva introdotto la distinzione tra colpa lieve e colpa grave nella responsabilità del medico, stabilendo l’esclusione della responsabilità penale dell’esercente la professione medica in caso di colpa lieve. Il medico che, nell’esercizio della professione, si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non avrebbe risposto penalmente per i reati di omicidio e lesioni colpose, consentendo quindi l’esercizio più sereno della professione da parte degli esercenti stessi.
Nonostante il tentativo, l’obiettivo non era stato raggiunto, tanto da rendersi necessario un nuovo intervento legislativo a soli 5 anni di distanza dal precedente.
È evidente come la legge n. 24 del 2017 voglia consentire un esercizio più sereno della professione medica agli esercenti, concentrando la responsabilità per errore medico in capo alla struttura sanitaria: la struttura, infatti, risponde sempre sulla base del solo rapporto contrattuale che intercorre con il paziente, a differenza della del medico, che, come vedremo, risponde oggi solamente in via extracontrattuale e quindi per aver commesso il fatto illecito che ha cagionato un danno.
Responsabilità medica legge Gelli: maggior tutela al singolo paziente
Per quanto attiene invece al singolo paziente, la previsione dell’obbligo di assicurazione in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie (che si affianca al già vigente obbligo di assicurazione per il singolo medico), contribuisce alla maggiore tutela del soggetto danneggiato dalla malasanità, che potrà vedere il risarcimento dei danni subiti per l’errore medico.
È infatti da oggi consentito al paziente danneggiato agire direttamente nei confronti dell’Assicurazione, come meglio vedremo.
Avv. Cristiano Cominotto
D.ssa Aurora Orchidea Ventura