L’art. 7 della legge Gelli disciplina, ai commi uno e due, la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria nel caso in cui uno dei medici che vi lavorano, nell’esercizio della professione, cagioni dei danni ai pazienti.
La legge non introduce novità rispetto alla previgente legislazione e alla consolidata giurisprudenza, continuando a stabilire la natura contrattuale della responsabilità della struttura.
Responsabilità dell’ospedale: art. 7
In particolare, l’articolo 7 stabilisce che la “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Viene quindi ribadito anche dalla legge Gelli come la struttura sanitaria risponda a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente in ragione della natura del rapporto che si sviluppa tra paziente e struttura stessa.
Responsabilità dell’ospedale: contratto di spedalità
Tra i due si instaura infatti il cosiddetto contratto di spedalità, che è un contratto di prestazione d’opera atipico, in forza del quale la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che comprende non solo le cure mediche, ma anche tutta una serie di altre prestazioni, come la messa a disposizione di personale medico, di medicinali, nonché di tutte le attrezzature necessarie (tra le tante pronunce in materia, si veda Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19541).
Responsabilità dell’ospedale: quando scaturisce
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può scaturire innanzitutto dalle obbligazioni poste a suo carico, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Responsabilità dell’ospedale: l’operato di terzi
La responsabilità della struttura si estende poi anche all’operato dei terzi, in quanto, ai sensi dell’art. 1228 c.c. “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
La struttura risponde infatti anche per il comportamento del medico ausiliario che, nella prestazione medico-professionale, commetta un errore, recando lesioni al paziente: si tratta infatti di suo necessario ausiliario, del cui operato la struttura risponde anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, dato il collegamento imprescindibile tra la struttura stessa e la prestazione fornita dal medico (si veda in proposito Corte di Cassazione sentenza 9 dicembre 2015, n.7768, nonché Corte di Cassazione, Sezione terza civile, sentenza 3 febbraio 2012, n. 1620)
Responsabilità dell’ospedale: estesa anche alla libera professione
È importante sottolineare come il regime di responsabilità contrattuale della struttura si estenda anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Responsabilità dell’ospedale: il paziente
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria si traduce in un regime piuttosto favorevole nei confronti del paziente sia in termini di prescrizione, sia di onere della prova.
Responsabilità dell’ospedale: le tempistiche
Sotto il primo profilo, è importante comprendere quali sono le tempistiche con le quali il soggetto vittima di malasanità possa agire per il riconoscimento dei propri diritti. Secondo la disciplina della responsabilità contrattuale, il diritto ad agire si prescrive nel termine di dieci anni, termine che decorre dal momento in cui il fatto si è verificato o, nei casi di malattie lungolatenti (ovvero quelle malattie per cui trascorre un certo lasso di tempo tra l’evento patogeno e l’insorgere dei sintomi), dal momento in cui il paziente viene a conoscenza del danno subito.
Responsabilità dell’ospedale: l’onere della prova
Anche per quanto riguarda il regime dell’onere della prova, la natura contrattuale della responsabilità si pone certamente a favore del singolo danneggiato che intenda agire per il risarcimento dei danni subiti. Difatti, il paziente dovrà limitarsi a provare l’accettazione presso la struttura ospedaliera (che costituisce fonte del proprio diritto) e ad allegare l’altrui inadempimento, mentre sarà dovere della struttura provare l’esatto adempimento dell’obbligazione (si veda in proposito la storica sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 n. 577).
Avv. Cristiano Cominotto
D.ssa Aurora Orchidea Ventura