Mentre, prima delle modifiche introdotte dalla legge Gelli, era possibile agire nei confronti del singolo medico sia in via contrattuale che extracontrattuale. Oggi risulta possibile agire solamente in via extracontrattuale, dato il definitivo superamento della teoria del contatto sociale.
Prescrizione e prova della responsabilità medica: onere della prova
Innanzitutto, per quanto attiene l’onere della prova, il paziente che agisce in giudizio sarà tenuto a fornire una prova piuttosto consistente.
Il paziente danneggiato avrà si diritto al risarcimento del danno patito ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma solamente qualora riesca a provare tutta una serie di elementi.
Prescrizione e prova della responsabilità medica: la prova del nesso causale
È evidente come una tale regime sia molto più gravoso per il paziente rispetto a quello previsto dall’art. 1218 c.c., norma che disciplina la responsabilità contrattuale.
Difatti, nel caso della responsabilità contrattuale, il creditore dovrà semplicemente allegare il proprio credito e l’altrui inadempimento, ricadendo invece sul debitore la prova dell’avvenuto adempimento o dell’impossibilità ad adempiere, a lui non imputabile.
Alla luce di quanto fin ora esposto, è quindi chiaro come la disciplina della responsabilità risulti molto più favorevole per il paziente danneggiato in caso di azione rivolta contro la struttura sanitaria, azione che segue le regole della responsabilità contrattuale.
Prescrizione e prova della responsabilità medica: la prescrizione
Anche sotto questo punto di vista, quindi, risulta meno gravoso per la vittima di malasanità agire nei confronti della struttura sanitaria piuttosto che, invece, nei confronti dell’esercente la professione medica.
Avv. Cristiano Cominotto
D.ssa Aurora Orchidea Ventura