La legge Gelli prevede espressamente un obbligo di trasparenza in capo alle strutture sanitarie.
Tale obbligo si declina innanzitutto nei confronti dei pazienti, per meglio garantirne la tutela e l’informazione.
Obbligo di trasparenza delle strutture sanitarie: art. 4
In particolare, l’art. 4 stabilisce che la struttura sanitaria debba necessariamente fornire, al paziente che ne faccia richiesta, tutta la documentazione medica a lui relativa entro il termine di sette giorni dalla richiesta.
La documentazione deve essere fornita preferibilmente in formato elettronico. Le eventuali integrazioni alla documentazione devono essere fornite entro trenta giorni dalla richiesta.
Obbligo di trasparenza delle strutture sanitarie: rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003
La documentazione medica, data la sua natura di dato sensibile, deve essere rilasciata nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Oltre a tale obbligo, sempre nell’ottica della massima trasparenza e dell’informazione, ai sensi dell’art. 4 comma 3 le strutture sanitarie sono anche tenute a pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati degli ultimi cinque anni.
Obbligo di trasparenza delle strutture sanitarie: art.13
Oltre alla tutela nei confronti del paziente, la legge Gelli assicura la trasparenza anche nei confronti del singolo medico.
L’art. 13 della legge prevede infatti che le strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché le imprese di assicurazione, debbano comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti da parte del danneggiato, necessariamente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo.
Tale comunicazione dovrà essere fornita tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere anche copia dell’atto notificato.
L’obbligo di comunicazione nel termine di dieci giorni riguarda anche l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato e, in questo caso, il medico deve anche essere invitato a prendere parte alle trattative stesse.
È importante sottolineare come, in caso di omissione di tali comunicazioni o di incompletezza delle stesse, non sarà ammissibile per la struttura o per l’impresa assicuratrice esercitare l’azione di rivalsa; inoltre, il medico non potrà nemmeno essere sottoposto all’azione di responsabilità amministrativa.
Avv. Cristiano Cominotto
D.ssa Aurora Orchidea Ventura