Invero, la previsione dell’obbligo di copertura assicurativa non costituisce una novità del DDL Gelli, in quanto era già stato previsto nel D.L. Balduzzi, anche se ora viene disciplinato in modo più organico e completo.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: due esigenze fondamentali
La previsione dell’obbligo di copertura assicurativa assume grande rilevanza, in quanto risponde a due esigenze fondamentali: da un lato, fornisce una sorta di protezione nei confronti dei singoli soggetti responsabili (che si tratti della struttura o del singolo medico), dall’altro configura uno strumento di sicura realizzazione del risarcimento del danno patito dai pazienti, una volta riconosciuto dal Giudice.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera
La copertura assicurativa riguarda la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, secondo quanto prescritto dall’art. 27 comma 1 bis del decreto legge n. 90 del 2014, secondo il quale “a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.L’assicurazione riguarda i danni cagionati dal personale operante a qualsiasi titolo nella struttura, compresi coloro che svolgono attività di ricerca clinica e di sperimentazione.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: la libera professione
L’obbligo di copertura assicurativa si estende anche alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: l’impresa assicuratrice
Le strutture devono inoltre pubblicare sulla propria pagina web il nome della propria impresa assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, indicando i contratti e le clausole assicurative.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: il singolo medico
Per quanto riguarda invece i singoli medici che svolgano la professione al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private o all’interno delle stesse ma in regime di libera professione, il comma 2 dell’art. 10 ribadisce il dovere del medico di dotarsi di un’assicurazione, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 5 lettera e del decreto legge n. 138 del 2011, dall’art. 5 del regolamento del Presidente della repubblica n. 137 del 2012 e dall’articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012.
Secondo tali disposizioni, il professionista è tenuto a stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: i requisiti minimi delle polizze assicurative
I requisiti minimi delle polizze assicurative devono essere stabiliti da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale decreto deve essere emanato in concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché con l’IVASS, con l’ANIA (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private e le Federazioni nazionali degli ordini dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri e le Federazioni degli ordini delle professioni sanitarie.Con requisiti minimi si intendono sia requisiti in termini di garanzia, sia l’individuazione delle classi di rischio cui far corrispondere determinati massimali.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: criteri e modalità di vigilanza
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in concerto con il Ministero della Salute, dovranno poi essere definiti i criteri e le modalità per l’azione di vigilanza e controllo condotte dall’IVASS, ovvero l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: l’estensione temporale della garanzia assicurativa
Importante aspetto è l’estensione temporale della garanzia assicurativa: l’operatività della polizza si estende infatti anche agli eventi accaduti nei 10 anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo, a patto però che siano denunciati all’assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.
Obbligo di assicurazione dell’ospedale: strumenti di tutela alternativi
Infine, è bene sottolineare come la legge Gelli consente alle strutture sanitarie di ricorrere anche a strumenti di tutela alternativi rispetto alle polizze assicurative, purché analoghi: non è ben chiaro che cosa si intenda con queste misure alternative, tuttavia è ragionevole ritenere che la norma intenda consentire alle strutture di autoassicurarsi, assumendo in proprio il rischio ed il costo delle richieste di risarcimento.
Avv. Cristiano Cominotto – D.ssa Aurora Orchidea Ventura
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