La procura speciale rilasciata allo scopo di rappresentare la parte in sede di mediazione non può essere autenticata dal difensore – Il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili, direttamente dal difensore.
La sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Genova , pubblicata in data 15/02/2022, con motivazione esaustiva ha chiarito quali sono le formalità necessarie a cui deve badare l’avvocato che voglia rappresentare il proprio assistito in sede di mediazione, quale parte attiva, al fine di non incappare nell’eccezione di improcedibilità.