La sentenza di assoluzione e quella di non luogo a procedere. Differenze e conseguenze

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Sentenza di non luogo a procedere

Non luogo a procedere

Diversamente dall’assoluzione a conclusione del processo penale, la sentenza di non luogo a procedere, o di proscioglimento anticipato, possibile esito dell’udienza preliminare, non impedisce di essere in futuro sottoposti a nuove indagini e quindi ad un possibile rinvio a giudizio.

Nel processo penale l’udienza preliminare serva ad assicurare che un apposito giudice, il Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.), controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero [1]. 

Ovviamente la distinzione, insita nella domanda, tra le due fasi del giudizio, preliminare e dibattimentale, si riflette anche nell’esito delle fasi stesse. 

Anzitutto, all’interno della generale categoria delle “sentenze di proscioglimento”, il codice di procedura penale pone una fondamentale distinzione tra sentenza di non luogo a procedere, o di proscioglimento anticipato, e sentenza di assoluzione. La sentenza di non luogo a procedere ha natura prevalentemente processuale: essa vuole evitare che giungano alla fase del giudizio vicende  per le quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa. Non accerta, quindi, la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato [2].

Alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento, il G.U.P. è insomma chiamato a formulare una sorta di diagnosi di sostenibilità dell’accusa.

Tale sentenza di proscioglimento anticipato viene pronunciata quando, all’esito delle indagini preliminari, sussiste uno dei seguenti casi: – una causa che estingue il reato; – una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; – il fatto non è previsto dalla legge come reato; – esiste la prova che il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso, il fatto non costituisce reato; – oppure quando la persona non è punibile per qualsiasi ragione.

In caso contrario, il G.U.P. accoglie la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero ed emette il decreto che dispone il giudizio.

Cominciamo quindi a osservare che il termine di “assoluzione” è improprio per la fase delle indagini preliminari: non dandosi impulso al processo questo nemmeno inizia e l’imputato indagato  viene prosciolto dai capi di imputazione, cioè dalle ipotesi di reato ascrittegli. Nulla vieta che, se in futuro emergessero circostanze per il quale il P.M. riaprisse  le indagini e trovasse ulteriori prove a carico,vi sarebbero altre indagini preliminari anche per quello stesso reato e per la stessa imputazione. Il principio ne bis in idem, secondo il quale nessuno può essere giudicato due volete per lo stesso fatto, o del giudicato penale, non vale in questa situazione, perché non vi è stato alcun processo [3].

L’esito del dibattimento, qualora l’indagato-imputato non sia stato anticipatamente prosciolto ma rinviato a giudizio, si sostanzia o nella sentenza di non doversi procedere [4], oppure nella sentenza di assoluzione [5], oppure ancora nella sentenza di condanna [6]. 

Giova solamente osservare, per quanto qui interessa, che le sentenze di assoluzione, o di proscioglimento nel merito, sono adottate dal giudice in presenza delle c.d. formule di assoluzione tassativamente previste dalla legge e consistenti nell’assoluzione perché il fatto non sussiste, l’imputato non ha commesso il fatto, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è stato commesso da un persona non imputabile o non punibile, manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile o il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse. Mentre le sentenze di non doversi procedere si limitano a statuire su aspetti processuali quali il dubbio sull’esistenza di una condizione di procedibilità o sull’esistenza di una causa di estinzione del reato [7].

L’impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza conduce alla pronuncia di una formula che corrisponde ad un accertamento positivo di innocenza. Con la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla tipologia, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

Avv. Giovanni Bonomo

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[1] Il Pubblico Ministero, spesso abbreviato in P.M, è l’organo dello Stato  la cui funzione principale è l’esercizio dell’azione penale. Di solito viene usato il termine per designare l’organo e non anche i funzionari che lo compongono.

[2] Art. 425 “Sentenza di non luogo a procedere” cod. proc. pen. Per taluni reati è infatti previsto che il G.U.P. fissi un’udienza preliminare nel contraddittorio tra accusa e difesa, alla fine della quale deciderà se (accogliere la richiesta di) rinviare a giudizio l’imputato davanti al Tribunale, oppure se pronunciare a suo favore una sentenza di “non luogo a procedere”.

[3] Se non viene proposto contro questa sentenza di non luogo a procedere ricorso per Cassazione nei tempi previsti, come consentito dall’art. 428 “Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere” cod. proc. pen., essa diventa inoppugnabile ma mai definitiva: l’art. 434 “Casi di revoca” cod. proc. pen. prevede infatti la possibilità per il P.M. di chiedere, senza limiti di tempo, la revoca della sentenza di proscioglimento quando emergano nuovi elementi di prova in grado di colmare le lacune probatorie e che possono determinare il rinvio a giudizio dell’indagato-imputato.

[4] Art. 529 “Sentenza di non doversi procedere” cod. proc. pen.

[5] Art. 530 “Sentenza di asosluzione” cod. proc. pen.

[6] Art. 533 “Condanna dell’imputato” cod. proc. pen.

[7] La sentenza di non luogo a procedere del G.U.P., a differenza di quella adottata dopo il dibattimento, non ha alcuna efficacia nei giudizi civili o amministrativi che abbiano ad oggetto lo stesso fatto dell’imputazione penale: la sentenza di proscioglimento anticipato lascia cioè aperta la possibilità al giudice civile e a quello amministrativo di accertare e dichiarare i fatti e le responsabilità già oggetto dell’imputazione penale negli eventuali giudizi per il risarcimento dei danni. Di contro la sentenza irrevocabile di assoluzione in esito al processo penale esclude la possibilità che vi siano giudizi civili o amministrativi in cui non si prenda atto che il soggetto già imputato non è responsabile per il fatto dannoso che sarebbe derivante dai fatti per cui è stato assolto.

La sentenza di assoluzione e quella di non luogo a procedere. Differenze e conseguenze,
articolo di Giovanni Bonomo

 

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