L’uso del marchio è disciplinato dall’articolo 20 Codice Proprietà Industriale, norma che consente a chi è titolare di un marchio registrato di farne un uso esclusivo.
Il problema principale dell’uso di un marchio su Internet sorge a causa della portata mondiale della rete telematica, che può interferire con la valenza territoriale dei diritti di marchio. Da ciò conseguono i conflitti generati dalla registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio altrui, soprattutto se celebre.
Il fenomeno di solo pochi anni fa dell’acquisto selvaggio dei nomi di dominio costituiti da parole di uso comune o da marchi celebri al fine di rivenderne in un secondo tempo la proprietà ai soggetti interessati e ad un prezzo assai più elevato di quanto corrisposto per la registrazione (richiamo in proposito la mia nota sul cybersquatting o domain grabbing) ha creato non poco contenzioso, ovviamente sollevato dalle imprese che non cedevano al ricatto.
Per fortuna la giurisprudenza si è poi consolidata nel nell’equiparare il mondo virtuale a quello fisico, applicando la regola per cui il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l’uso di quest’ultimo come nome di dominio. Al titolare del marchio sarà concesso di agire mediante tutela inibitoria, richiedendo la rivendica, la revoca o il trasferimento del nome a dominio.
Ma anche la tutela del nome di dominio è piena laddove tale segno distintivo goda del requisito della notorietà generale. A ricevere protezione sarà, in tale caso, il titolare di nome a dominio utilizzato nell’attività economica, il quale potrà opporsi alla registrazione del corrispondente marchio.
avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovation Officer