Licenziamento dei dirigenti: cosa prevede la legge

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INDICE – Licenziamento dei dirigenti: cosa prevede la legge

Quando è possibile licenziare un dirigente d’azienda?

Licenziamento del dirigente per giusta causa

Licenziamento del dirigente per giustificatezza

Licenziamento del dirigente per motivi oggettivi

In materia di licenziamenti, la posizione del dirigente è particolare e diversa rispetto a quella degli altri dipendenti. Infatti, il datore di lavoro ha una maggiore libertà di licenziare un dirigente rispetto agli altri lavoratori.

Quando è possibile licenziare un dirigente d’azienda?

La legge prevede due tipi di licenziamento per i dirigenti.

Il primo è per giusta causa, che si verifica quando il dirigente commette comportamenti così gravi da non permettere la continuazione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.

Il secondo è per giustificatezza, che può derivare sia da comportamenti meno gravi rispetto a quelli della giusta causa, sia da motivi oggettivi come esigenze organizzative aziendali, tra cui la riorganizzazione.

Licenziamento dei dirigenti: cosa prevede la legge

Licenziamento del dirigente per giusta causa

Il datore di lavoro può licenziare un dipendente – dirigente o non – per giusta causa, quando il comportamento del lavoratore compromette irrimediabilmente il rapporto di fiducia. Questo tipo di licenziamento è immediato e non richiede preavviso.

Il rapporto di lavoro termina dal giorno successivo alla comunicazione scritta del licenziamento, con possibilità per il dirigente di contestarlo e impugnarlo legalmente. Esempi di giusta causa includono comportamenti fraudolenti, concorrenza sleale, condotte offensive o violazione di obblighi di riservatezza.

Licenziamento del dirigente per giustificatezza

Il licenziamento per giustificatezza è specifico per i dirigenti e comprende una gamma più ampia di motivazioni rispetto al licenziamento per giustificato motivo applicabile agli altri dipendenti. Questo tipo di licenziamento può derivare da inadempimenti o comportamenti del dirigente che minano il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, anche se di gravità inferiore rispetto a quelli che giustificano il licenziamento per giusta causa.

Un caso recente trattato dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 26 gennaio 2022, n. 2246) ha visto il licenziamento di un dirigente che aveva inviato una email critica nei confronti della società datrice di lavoro. La Corte ha confermato che, sebbene non vi fosse giusta causa, la giustificatezza del licenziamento era sufficiente a legittimarlo, escludendo risarcimenti per mobbing e dequalificazione.

La Corte di Cassazione ha ribadito che la giustificatezza del licenziamento del dirigente non richiede una verifica analitica di specifiche condizioni, ma una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del licenziamento.

Licenziamento del dirigente per motivi oggettivi

Il licenziamento per giustificatezza può anche basarsi su motivi oggettivi, come la soppressione della posizione del dirigente in seguito a riorganizzazione aziendale.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 novembre 2021, n. 34976, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento di un dirigente per ragioni di riorganizzazione aziendale. In questo caso, l’azienda aveva accorpato le funzioni di due direttori, eliminando la posizione di uno dei dirigenti.

Licenziamento dei dirigenti: cosa prevede la legge

La Corte ha stabilito che la legittimità del licenziamento basato su ragioni oggettive richiede un bilanciamento tra il principio di correttezza e buona fede e la libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione. Non è necessario valutare economicamente i costi della ristrutturazione aziendale, poiché tali decisioni spettano al datore di lavoro.

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