Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civile

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Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civileLe più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civile

Si parla di responsabilità civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato a un altro soggetto.

In termini legali si indica con questa locuzione la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli articoli 2043-2059.

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civileLe più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civile

– Corte di Cassazione, sent. n. 15869 del 13 giugno 2019

 

In tema di prescrizione del credito risarcitorio, la Suprema Corte afferma che, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati solidali ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta.

 Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civileLe più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civile

– Corte di Cassazione, sezione Civile, sent. n. 4147 del 13 febbraio 2019 

L’obbligo di risarcimento in capo all’assicuratore del vettore sussiste allorquando il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro.

Una volta accertata la responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato.

Salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.

Il limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore nei confronti del trasportato danneggiato nel sinistro è rappresentato dal caso fortuito, così come previsto dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni.

Da intendersi nella comune accezione giuridica, ossia comprensivo non solo delle cause naturali ma anche della condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto.

La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere dimostrata dal suo assicuratore, provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro.

Salvo che intervenga una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 141 comma 3 del d.lgs. n. 209/2005 da parte dell’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti che lo esoneri dall’obbligo risarcitorio, dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto.

 

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civile (3)Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità civile

– Corte di Cassazione, sez. civile, sent. n. 1279/2019

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro.

Anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

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– Cassazione civile, sez. III, sent. n. 10816 del 18/04/2019

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, è ammissibile la costituzione in giudizio dell’assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. “card” o “di rappresentanza”, in forza del quale l’assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro.

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