Le regole ancora inefficaci per regolamentare il telemarketing e le telefonate di disturbo selvagge e incontrollate consentono alle compagnie di telecomunicazione, alle società di assicurazione e ai fornitori di energie a e gas di imperversare ancora a detrimento del quieto vivere dei cittadini.
Vi avevo detto in un post su Facebook circa le nuove regole sul telemarketing e sul Registro delle Opposizioni, le quali di per sé non impediscono ancora le telefonate di disturbo: occorre infatti il nuovo Regolamento.
A proposito delle telefonate indesiderate di operatori commerciali di cui è vittima anche il sottoscritto preciso – rispondendo così ad alcuni miei assistiti che mi chiedevano in merito – che si tratta della nuova legge 11 gennaio 2018, n. 5 sulle “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, in brevità “legge sul telemarketing”, già in vigore dal 4 febbraio di quest’anno.
Tuttavia la nuove regole acquistano efficacia solo con l’emanazione del Regolamento attuativo (ovvero l’aggiornamento del precedente D.P.R. n. 178 del 7. 9.2010) in cui saranno definite le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing. Tale nuovo Regolamento non verrà emanato prima del secondo semestre 2018!.
Intanto, con provvedimento n. 235 dell’ 18 aprile 2018, il Garante Privacy ha di fatto vietato alla compagnia di telecomunicazioni di trattare dati di chi non avesse manifestato il consenso o che, comunque, lo avesse revocato o avesse fatto valere diritto di opposizione; ha vietato altresì di profilare i clienti senza averli debitamente informati e avere poi raccolto il loro consenso.
All’esito di una serie accertamenti posti in essere su contratti commerciali di Fastweb e in seguito a numerose segnalazioni dei consumatori che lamentavano continue chiamate indesiderate dai call center per proporre offerte commerciali, il Garante ha stabilito che l’azienda di telecomunicazioni dovrà potenziare i controlli sulla propria rete vendita e cessare le telefonate promozionali verso gli utenti che si sono opposti al trattamento dei loro dati per finalità di marketing o che non hanno espresso il loro consenso.
Il Garante ha anche riscontrato anche l’uso sproporzionato ed improprio di telefonate promozionali verso numeri non inseriti nelle c.d. liste di contattabilità, che la compagnia telefonica trasmetteva ai partner.
In pratica Fastweb adoperava il servizio di richiamata (call me back), attivo sul proprio sito, in modo che, qualora l’utente avesse selezionato sulla pagina web una opzione per poter essere contattato, questo avrebbe autorizzato all’uso dei propri dati personali per finalità di marketing e profilazione. E questo in barba alla normativa sulla privacy, innovata dal recente GDPR General Data Protection Rules, non consentendo al cliente di esprimere il consenso per finalità di trattamento.
Avv. Giovanni Bonomo – ALP AL Assistenza Legale
Le nuove regole sul telemarketing ancora inefficaci. Interviene intanto il Garante Privacy,
di Giovanni Bonomo