La ristrutturazione del debito e l’esdebitamento

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E’ utile oggi sapere, o ricordare, che la legge (n. 3 del 27 gennaio 2012 “Disposizioni in materia di usura, estorsione e crisi da sovraindebitamento) offre concrete possibilità di ristrutturare la propria situazione debitoria ed “esdebitarsi”. Qualora un soggetto abbia vari debiti nei confronti di più creditori e si trovasse in difficoltà nel ripagarli, esiste la possibilità di raggiungere un particolare tipo di accordo con i creditori stessi simile alla procedura di concordato preventivo per le aziende. In pratica è possibile presentare presso il Tribunale un piano di ristrutturazione del debito complessivo, detto anche, più semplicemente, “piano del consumatore”.

Nel diritto vivente delle corti, a distanza di otto anni dall’entrata in vigore della legge, l’esdebitamento si applica a tutte le imprese che non sono assoggettabili alla procedura fallimentare. Ad esempio il procedimento di composizione della crisi si applica alle ditte individuali, alle imprese artigiane, alle società semplici e alle società in accomandita semplice alle società di persone e alle start up.

La legge 3/2012 trova inoltre applicazione alle imprese/società agricole e artigiane qualunque sia l’ammontare del debito. In tutti questi casi il debitore potrà beneficiare dell’istituto dell’accordo di composizione della crisi o della liquidazione del patrimonio.

Avv. Giovanni Bonomo

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