Ogni genitore è tenuto al mantenimento dei figli secondo le proprie capacità economiche, reddituali e di patrimonio, sino alla loro autosufficienza. La quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli.
Il mantenimento dei figli è, infatti, un obbligo irrinunciabile di legge: il “figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Al fine del calcolo dell’assegno di mantenimento che deve essere corrisposto per il concorso del mantenimento dei figli, è indispensabile prendere in considerazione il reddito mensile del coniuge obbligato e del beneficiario (l’altro genitore), nonché eventuali rendite finanziarie.
Al pari delle entrate vanno poi considerate alcune spese continuative che andranno detratte quali: ratei di mutuo o prestiti relativi alle necessità familiari, eventuale canone di affitto per una nuova sistemazione, le spese condominiali, le spese per manutenzione casa coniugale e altre proprietà in comune, spese per le utenze, tasse di proprietà degli immobili.
La quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli
Non esistono dei criteri di calcolo dell’assegno espressamente previsti dalla legge, ma la prassi giurisprudenziale applica dei criteri di massima considerando le entrate, le uscite nonché l’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale e naturalmente il numero dei figli a carico e conviventi.
Stando alle prassi tribunalizie, il criterio di liquidazione di massima dell’assegno è pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato, in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge/genitore richiedente ovvero pari ad un terzo (nel caso non frequente di non assegnazione), valutando la complessiva situazione patrimoniale che viene evidenziata nell’istruttoria della separazione o del divorzio ovvero della cessata convivenza di genitori di figli nati fuori dal matrimonio.
Con riferimento al mantenimento di figli da parte di genitore con uno stipendio di 2000 euro, ipotizzando che al genitore collocatario della prole e altresì assegnatario della casa coniugale non sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento per sé, l’assegno per i figli sarà calcolato come segue:
– in presenza di due figli: 40 per cento circa del reddito netto;
– in presenza di tre figli: assegno pari al 50 per cento circa netto del reddito.
La quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli
Ciò ovviamente è applicabile considerando un’ipotesi semplice di un dipendente con stipendio e tredicesima e/o quattordicesima, senza particolari proprietà immobiliari o rendite finanziarie che evidentemente complicano il quadro patrimoniale dell’onerato, ma tale misura con le corrette proporzioni risulta applicabile anche a genitori più benestanti.
Il calcolo dell’assegno deve sempre contemperare le esigenze e disponibilità di entrambi i genitori: se un genitore è privo di redditi, lo sforzo per il mantenimento dei figli dovrà essere sostenuto dall’altro, sempre avendo riguardo alla necessità di lasciare anche all’obbligato i mezzi per il proprio sostentamento.
È importante rilevare che i Tribunali hanno ad oggi adottato dei protocolli che individuano le spese che devono essere coperte dall’assegno di mantenimento pagato periodicamente all’altro genitore, rispetto alle altre spese che i genitori devono sostenere al di fuori in via straordinaria.
L’art. 337 ter stabilisce tra le altre che …. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Da ciò discende che l’assegno di mantenimento versato da un genitore all’altro serve per il mantenimento dei figli e quindi per soddisfare le loro esigenze, ma anche come riconoscimento all’altro genitore del tempo e dei compiti domestici che questi ha stabilmente quale collocatario dei figli.
Avv. Barbara Spinella
Dipartimento Famiglia A.L. Assistenza Legale
La quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli
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