TRIBUNALE PENALE DI ROMA, nel procedimento penale con imputazione per truffa ex art. 640 c.p.
Come emerso dall’escussione del teste persona offesa e querelante, l’imputato insieme alla propria compagna si era recato presso un concessionario di motoveicoli ad acquistarne uno usato da intestare ad una società Onlus.
L’imputato, già cliente del negozio, versava due assegni: il primo di € 7.000 come anticipo, ed un secondo post-datato di € 3.000 a saldo del prezzo restante.
Mentre l’incasso del primo assegno dato alla persona offesa è andato a buon fine, il secondo assegno è rimasto insoluto.
Dagli atti processuali acquisiti, tuttavia, non può ritenersi provata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di truffa ex art. 640 c.p., infatti la persona offesa nella propria testimonianza ha affermato che gli assegni consegnati per il pagamento del motoveicolo erano stati firmati solo dalla compagna dell’imputato che, dalla documentazione depositata dalla difesa, è risultata unica socia ed amministratrice della Onlus per conto della quale è stato effettuato l’acquisto del motoveicolo.
Pertanto, l’imputato è andato assolto dal reato a lui ascritto, in quanto non è stata raggiunta la prova, non è stato, infatti, possibile per il Tribunale affermare con ragionevole probabilità che l’imputato fosse a conoscenza del fatto che l’assegno – sottoscritto solo dalla compagna – versato a garanzia del saldo, risultasse non pagato. Non potendosi escludere che l’imputato avesse semplicemente fatto da tramite tra la persona offesa e la compagna per l’acquisto della motocicletta in questione.