Il valore probatorio della copia a stampa di una pagina Web prodotta in giudizio?

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I documenti analogici privi di autenticazione vengono considerati, dal vigente Codice dell’amministrazione digitale, alla stessa stregua dei documenti informatici non sottoscritti digitalmente: qualora la parte conto cui il documento viene prodotto ne disconosca la conformità all’originale, il giudice potrà sempre convincersi invece della conformità sulla base di altri elementi probatori tra i quali le presunzioni, valendo il principio del sui libero convincimento.

Abbiamo già affrontato la questione, di ampio interesse, per i numerosi quesiti e le richieste di consulenza ricevuti, del valore probatorio nel processo civile delle scritture private, delle foto, dei video, delle semplici email e anche dei fax, dei telegrammi e delle lettere tra le parti [1].

Nel frattempo ci sono arrivati numerosi quesiti sul valore probatorio dei messaggi di testo SMS, delle pagine Web e dei “documenti informatici” privi di firma.

La pagina Web, infatti, così come i messaggi di posta elettronica non muniti di firma elettronica e  i  messaggi di testo SMS, è un documento che può essere rilevante come prova nel giudizio civile anche se non sottoscritto.

Chiariamo anzitutto che per “documento informatico” – termine recepito nel nostro ordinamento a partire dall’anno 2005 con l’integrazione, da parte del Codice dell’amministrazione digitale,  dell’articolo del codice civile sulle “riproduzioni meccaniche”, delle quali ora costituisce una specie [2] –, si intende ogni “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, in contrapposizione al documento analogico, che resta la “rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Abbiamo riportato le stesse parole del Codice dell’amministrazione digitale. Si tratta di un concetto essenziale dell’attuale processo di digitalizzazione in corso della pubblica amministrazione e dell’ordinamento giudiziario, che si adeguano all’innovazione tecnologica.

La pagina Web rappresenta, tramite il linguaggio HTML e i protocolli di trasferimento HTTP, l’immagine, scaricata nella memoria del nostro PC, delle informazioni presenti sul sito che stiamo visitando. Spesso tale pagina fa da accesso a contenuti multimediali più complessi.

Ciò che appare sullo schermo del nostro computer quando accediamo ad un sito internet non è altro che la replica, scaricata nella memoria di lavoro del nostro PC, delle informazioni presenti sul sito che stiamo visitando. Si tratta, pertanto, della riproduzione, di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti o, in altri termini, di un documento informatico.

Il problema si pone con riferimento alle vigenti disposizioni che affidano la valutazione della idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e della sua  efficacia probatoria  al prudente apprezzamento del giudice  [3].

I documenti informatici non firmati, cioè sottoscritti digitalmente, sono ricondotti alla previsione della norma del codice civile sopra richiamata, che comprende anche le “riproduzioni meccaniche” di atti o fatti rappresentati da una pagina Web. A maggior ragione se questa viene prodotta in versione cartacea quale documento analogico.

Essi formano, come recita tale norma, piena prova dei fatti e delle cose rappresentaste se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità a tali fatti o cose [4].

Anche la stampa di una pagina Web prodotta in giudizio rientra nella previsione del codice dell’amministrazione digitale, il quale stabilisce  che le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta; e che i duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche [5].

La previsione è perfettamente logica se pensiamo che la riproduzione su carta di una pagina Web costituisce una riproduzione fotografica dello stato di un sito Internet in un determinato momento. Come ogni altra rappresentazione di fatti o cose, la “videata” del sito rappresenta ciò che era visibile – o fruibile in caso di contenuti multimediali – collegandosi ad un determinato indirizzo (URL) in un determinato momento.

Ma che cosa succede in caso di disconoscimento? Ebbene, nulla impedisce che il giudice di accertare l’autenticità del documento attraverso altri mezzi di prova, compiendo indagini in corso di giudizio, potendo avvalersi anche delle presunzioni. Vale cioè il principio generale del libero apprezzamento del giudice previsto dal codice di procedura civile [6].

Mentre il disconoscimento di una scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo, preclude l’utilizzazione della stessa in giudizio, il disconoscimento di documento informatico non firmato non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche tramite altri mezzi di prova come anche le presunzioni. [7].

Concludendo, e lasciando stare il caso particolare del telefax e quello del telegramma, espressamente disciplinati dal codice civile [8] e che verranno separatamente analizzati su questa rivista, la copia a stampa della pagina Web, se non viene disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, formerà piena prova dei fatti rappresentati.

In caso di disconoscimento, invece, la riproduzione, come per ogni altro documento informatico non sottoscritto, tornerà ad essere liberamente valutabile, alla stregua di una presunzione semplice,  e potrà fondare il convincimento del giudice sugli stessi fatti laddove fosse corroborata da altri elementi probatori.

avv. Giovanni Bonomo – A.L. Diritto dell’informazione e dell’informatica

 

 

 

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[1] http://www.laleggepertutti.it/122756_disconoscimento-del-contratto-o-di-altra-scrittura-privata sui requisiti e sulle modalità del disconoscimento di scrittura privata (art. 214 s. c.p.c.); http://www.laleggepertutti.it/109215_prove-che-valore-ha-una-foto-o-una-fotocopia-in-una-causa  sulle  riproduzione meccaniche, foto, videoregistrazioni, riproduzioni fonografiche, email semplici (su quest’ultime, in particolare: http://www.laleggepertutti.it/124874_che-valore-ha-unemail-semplice); http://www.laleggepertutti.it/47931_fax-telegrammi-e-lettere-tra-le-parti-quale-prova-allinterno-del-processo sull’efficacia nel processo civile di fax, telegrammi e lettere tra le parti.

[2] Tra le “riproduzioni meccaniche” elencate in modo non tassativo dall’art. 2712 cod. civ. vengono inserita dal Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7. 3.2005 n. 82, art. 20) anche le riproduzioni informatiche.

 

 

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/131213_che-valore-ha-in-giudizio-la-copia-a-stampa-di-una-pagina-web

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